Il 1° gennaio si apre la prima finestra del 2009 per l'uscita dal lavoro con la pensione di anzianità secondo le regole fissate dalla legge 247/2007. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) Hanno raggiunto, alla data del 30 giugno 2008, almeno 35 anni di contributi e 58 di età. Per poter andare in pensione dal 1° gennaio occorre pertanto avere entrambi i requisiti al 30 giugno 2008 mentre se sono stati raggiunti nel secondo semestre dell'anno si dovrà attendere la seconda finestra di uscita prevista per il primo luglio del 2009 per ricevere il primo assegno.
Così come è congegnato, il meccanismo penalizza coloro che maturano il diritto all'inizio di ogni semestre mentre favorisce quanti lo perfezionano verso la fine.
Con la finestra di gennaio rientrano anche le donne che si sono avvalse dell'opzione per il sistema contributivo e possono far valere 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/6/2008.
b) In alternativa possono andare in pensione il 1° gennaio 2009 tutti i lavoratori dipendenti di qualsiasi età che abbiano maturato almeno 40 anni di contributi. In questo caso e anche per la finesta del 1° aprile non occorre pertanto avere (come invece richiesto per le finestre di luglio e ottobre) un'età minima di 57 anni. Una piccola curiosità: chi matura 40 anni di contributi nel secondo semestre dell'anno, è doppiamente avvantaggiato rispetto a chi lo raggiunge nel periodo 1° gennaio-30 giugno in quanto oltre a poter andare in pensione con meno di 57 anni di età e quindi con un periodo di attesa più breve, disporrà di un numero inferiore di mesi non utilizzabili ai fini del calcolo della pensione, visto che il periodo eccedente i 40 anni non viene preso in considerazione per il conteggio.
La legge 247 / 2007 oltre ad aver introdotto il sistema delle quote ha quindi apportato sostanziali modifiche nel meccanismo delle finestre di uscite sia per le pensioni di anzianità che per quelle di vecchiaia.
Per la pensione di anzianità il vecchio calendario con quattro uscite annuali a cadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio e ottobre) rimarrà tale solo per chi potrà far valere 40 anni di contributi; mentre per coloro che avranno un'anzianità inferiore le finestre saranno solo due nel corso dell'anno: il 1° gennaio se i requisiti di età e di contribuzione siano stati raggiunti nel primo semestre dell'anno precedente oppure il 1° luglio se i requisiti di età e di contribuzione siano stati raggiunti nel secondo semestre dell'anno precedente.
Anche la pensione di vecchiaia sarà soggetta al regime delle finestre con quattro uscite annuali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Il primo assegno per i lavoratori dipendenti scatta dal primo mese del secondo trimestre successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti anagrafici e contributivi. Per l'uscita di gennaio 2009 saranno interessati solo coloro che entro il 30 settembre scorso abbiano compiuto l'età e maturato, al tempo stesso, il requisito contributivo minimo (20 anni nel sistema retributivo o misto).
Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto "sistema delle quote", in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:
Dal 01/07/2009 al 31/12/2010 quota 95 Età anagrafica minima 59
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 quota 96 Età anagrafica minima 60
Dal 01/01/2013 quota 97 Età anagrafica minima 61