In un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, dove il mancato rinnovo di un contratto di lavoro rende ancora più arduo far quadrare il bilancio familiare, occorre ingegnarsi e trovare rimedi alternativi che nel rispetto di procedure lecite, siano in grado di aumentare il reddito dei lavoratori.
Una prospettiva in tal senso può fornirla la detassazione del salario aziendale ai sensi dell'art.5 del D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modifiche nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 i cui effetti contenuti agli art. 4 e 5, sono stati prorogati per tutto l'anno 2010 attraverso la Legge 191/2009 (Finanziaria 2010). Infatti con il comma 156 è stata prorogata a tutto il 2010 l'operatività della disposizione e di conseguenza trovano piena applicazioni le circolari dell'Agenzia delle Entrate, n. 49 del 2008, e del Ministero del Lavoro, n. 59 dello stesso anno.
Il provvedimento legislativo, prevede sostanzialmente l'applicazione di una tassazione agevolata del 10% sul salario aziendale frutto della contrattazione di secondo livello per il quale viene generato un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa e, conseguentemente, maggiore competitività e redditività dell'impresa.
Per ottenere tale beneficio, oltre ovviamente a poter disporre di un salario aziendale avente le suddette caratteristiche, il lavoratore deve essere titolare di un reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria non superiore, per l'anno 2009 a 35.000,00 euro (anche in relazione a più rapporti di lavoro). La tassazione del 10% in luogo della più penalizzante tassazione ordinaria, potrà trovare applicazione entro un limite massimo di 6 mila euro.
Nel computo devono rientrare redditi solo di lavoro dipendenti escludendo quelli derivanti da qualsiasi forma di lavoro autonomo. In proposito, la norma originaria, legge 123/2008, è da intendersi in senso ampio. Secondo la circolare n. 59 possono essere considerati ai fini della detassazione, i compensi erogati per R.O.L. (riduzioni orario di lavoro), per periodi di ferie e permessi non fruiti nei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Si comprendono, inoltre, i premi di rendimento, la flessibilità oraria, le maggiorazioni corrisposte per il ciclo continuo o per l'istituto della "banca delle ore", la reperibilità e le indennità di turno purché legati alla produttività ed alla redditività dell'azienda.
LE PRIME APPLICAZIONI DELLA NORMA NELLE AZIENDE ABRUZZESI DI TPL
Alla luce di quanto previsto dalla Legge 123/2008 e dalle interpretazioni fornite attraverso le circolari dell'Agenzia delle Entrate, le Organizzazioni Sindacali Confederali abruzzesi Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti iniziarono già dallo scorso anno a sondare il terreno per l'applicazione della normativa nelle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. Tra i primi ad adoperarsi in tal senso sono state le rappresentanze sindacali presenti nella Gtm di Pescara nel maggio dello scorso anno (Leggi allegato). Dopo un periodo relativamente lungo di confronti e di incomprensioni con l'azienda, sfociato anche nell'attivazione delle procedure di raffreddamento, la norma è stata finalmente recepita non solo in Gtm ma anche in Arpa e in Sangritana attraverso l'individuazione congiunta azienda/sindacati dei diversi elementi della retribuzione aziendale sui quali applicare la detassazione agevolata. Da queste tre aziende che nel frattempo, su sollecitazione sindacale, stanno procedendo in questi giorni ad una nuova emissione dei Cud da utilizzare per la Dichiarazione dei redditi 2010, sarà possibile recuperare anche le imposte pagate in più nel 2009.
Naturalmente occorrerà che tutti gli interessati (compresi coloro che normalmente non producono la dichiarazione dei redditi) provvedano ad effettuare il modello 730 rivolgendosi ad un CAF e avendo cura di consegnare il nuovo modello CUD/2010 emesso dalle rispettive aziende.
QUALI E QUANTI SONO I VANTAGGI PER I LAVORATORI
Con la detassione del salario aziendale e l'applicazione dell'aliquota del 10% c'è un risparmio secco derivante dalla differenza rispetto alla tassazione ordinaria le cui aliquote sono le seguenti:
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro.
Sostanzialmente si ottiene un abbattimento del reddito imponibile che genera, oltre al citato risparmio sull'irpef, ulteriori vantaggi quali la riduzione della tassazione locale (addizionali regionali, provinciali e comunali) e la dimunizione del reddito utile ai fini della certificazione Isee. Vantaggi consistenti si registrano anche per le stesse detrazioni fiscali a carico del lavoratore che con l'abbattimento del reddito subiranno sensibili aumenti.