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Data: 27/09/2010
Settore:
Istituzioni
DETASSAZIONE, SPETTERA' ALLE AZIENDE GESTIRE I RIMBORSI. LO HA DECISO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - Le somme corrisposte a titolo di straordinario, notturno ecc. saranno indicate nel Cud 2011 - Preleva la Circolare n. 48E dell'Agenzia delle Entrate - I chiarimenti sul lavoro straordinario 2009/2010 - Rassegna stampa

L'Agenzia delle Entrate accogliendo la proposta avanzata dalla Consulta Nazionale dei Caf, con un'apposita (circolare 48E/2010) pubblicata in data odierna, ha disposto lo spostamento della gestione dei rimborsi per la detassazione (Rif 83/2010) nel modello Cud 2011 con relativo rimborso nel 730/2011. Nella Circolare si prende sostanzialmente atto delle difficoltà operative riscontrate dalle associazioni dei datori dei lavoro, dai sindacati e dalla Consulta dei CAF nel dar corso agli adempimenti per determinare i conguagli fiscali derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate negli anni 2008/2009 a titolo di incremento della produttività. L'Agenzia delle Entrate ha pertanto deciso, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 (CUD) che saranno opportunamente integrati.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.


CHIARIMENTI ANCHE SULLA DETASSAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO POST 2008 - L'agenzia delle Entrate con un'ulteriore circolare 47E/2010 pubblicata sempre il 27 settembre ha chiarito ancora una volta come il regime agevolativo dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, possa interessare il lavoro straordinario solo se lo stesso risulti correlato a parametri di produttività.

Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro - precisa l'Agenzia delle Entrate - sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originaria formulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008. Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività.

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