Diversamente da quanto appreso in un primo momento attraverso la consultazione della legge n. 122/2010, entrata in vigore lo scorso 30 luglio e che ha convertito il decreto legge n. 78/2010, sembrerebbe che le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici relative ai lavoratori dipendenti che dal 1° gennaio 2011 matureranno i requisiti anagrafici e/o contributivi, si applicheranno indistintamente a tutti coloro in possesso dei suddetti requisiti, ivi compresi gli autoferrotranvieri, ovvero il personale viaggiante delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. E' la conclusione alla quale è arrivata l'Associazione datoriale Asstra, dopo aver appreso le disposizioni impartite dalla Direzione Generale dell'Inps che con la Circolare n. 126 dello scorso 24 settembre , ha prodotto una corposa nota attuativa contenente tra l'altro le nuove decorrenze per le pensioni di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità. Secondo l'Associazione delle imprese (e quindi anche secondo l'Inps?) il nuovo regime di decorrenza del trattamento pensionistico riguarderebbe anche il personale viaggiante delle aziende esercenti trasporto pubblico locale a prescindere se si parli di una pensione con requisiti contributivi (anzianità) o con requisiti anagrafici (vecchiaia). Ciò implicherebbe una dilazione di circa 12 mesi della decorrenza della pensione non solo, come è già noto, per coloro che dovessero maturare il requisito dell'anzianità (dal 2011: 40 anni o quota 96 con almeno 60 anni di età) ma anche, ed è questa la novità, per coloro che dovessero maturare il requisito per la pensione di vecchiaia che per il personale viaggiante dovrebbe ancora concidere con il raggiungimento del 60° anno di età.
COME CAMBIANO LE PENSIONI
Le finestre previste dalla legge 247 del 2007 (guarda l'allegato) rimangono in vigore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010.
Per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità. Le nuove regole (preleva la tabella)
Tale finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati).
La prima cosa da rilevare è che la nuova finestra mobile si applica anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.
Nel testo infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici. La norma, a nostro avviso, viola i principi costituzionali.
La seconda questione che rileviamo è che le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione e che addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto a pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.).
Facciamo rilevare, inoltre, che la situazione diventa ancora più pesante di oggi per i lavoratori con contribuzione mista: basta infatti anche un piccolissimo periodo di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi necessaria per maturare il diritto alla pensione e si applicano le nuove finestre previste per i lavoratori autonomi, e quindi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
Poiché le nuove finestre si applicano a tutte le pensioni di vecchiaia, quindi anche a quelle liquidate con il sistema di calcolo contributivo è del tutto evidente il danno che subiscono le lavoratrici ed i lavoratori interessati: andando in pensione a 66 anni se dipendenti o a 66 anni e sei mesi se autonomi e parasubordinati avranno comunque la determinazione della pensione con il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni. Inoltre, nell'attesa della finestra, le lavoratrici ed i lavoratori potrebbero anche incappare nella modifica triennale dei coefficienti che sicuramente comporterebbe una riduzione del trattamento pensionistico. A nostro avviso, quindi, dovevano immediatamente essere previsti i coefficienti di trasformazione anche per gli anni successivi al 65simo, così come avrebbe dovuto essere complessivamente rivisto il meccanismo di determinazione dei coefficienti in base a quanto previsto nel protocollo sul welfare del 2007.Come abbiamo anticipato in premessa, però, la scelta del Governo è stata diversa ed è fortemente penalizzante per i lavoratori, visto che i coefficienti per gli anni successivi al 65 esimo saranno determinati solo se l'incremento dell'età anagrafica per il diritto alle varie prestazioni avrà raggiunto e/o superato i 66 anni di età.