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Pescara, 23/07/2024
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Data: 03/05/2011
Settore:
Politica regionale
PATTO DI STABILITA', IL CONSIGLIO REGIONALE INTERVIENE SULL'ART.67: NESSUNA ABROGAZIONE, PASSA LA LINEA DELLA CGIL - Restano i vincoli per le consulenze esterne e per gli aumenti a dirigenti e Cda - Il Verbale d'accordo sottoscritto dalla Cgil - Il comunicato stampa della Filt Cgil - Rassegna stampa

Con soddisfazione abbiamo appreso che Il Consiglio Regionale riunitosi in data odierna, dando seguito agli impegni assunti dall’Assessore ai trasporti Giandonato Morra, è intervenuto sull’articolo 67 della Legge Finanziaria Regionale, cancellando definitivamente quei vincoli legislativi che avrebbero comportato l’applicazione del Patto di stabilità ai circa 2000 lavoratori della aziende pubbliche di trasporto regionale con il conseguente congelamento delle retribuzioni nel triennio 2011 – 2013.

Questo provvedimento legislativo, giunge a conclusione di una serie di iniziative di carattere politico/sindacale messe in atto dalla Filt Cgil sin dall’approvazione della Legge Finanziaria Regionale.

Tra esse ci teniamo a ricordare le note ufficiali inviate in più di una circostanza ai massimi vertici istituzionali regionali, le diffide trasmesse ai Presidenti delle aziende coinvolte dal provvedimento (Arpa, Gtm, Sangritana e Cerella) nonché il presidio di lavoratori provenienti da tutta la regione organizzato in occasione del Consiglio Regionale del 25 marzo, giorno in cui una delegazione guidata dal Segretario della Filt Cgil Abruzzo Luigi Scaccialepre, è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio Regionale Nazario Pagano e dai Capigruppo Consiliari.

Apprezziamo inoltre come il Consiglio Regionale con una posizione unanime, abbia voluto prendere nella totale considerazione i suggerimenti e le proposte espresse dalla Filt Cgil in occasione del verbale di accordo sottoscritto lo scorso 12 aprile con l’Assessore Regionale ai trasporti.

In definitiva, il legislatore piuttosto che procedere all’abrogazione tout court dell’art.67, si è limitato a cancellare la sola parte riguardante i vincoli retributivi a carico dei lavoratori, lasciando pertanto inalterate quelle misure di contenimento delle spese a carico delle imprese di trasporto contenute nel provvedimento di Legge e che spaziano dalla riduzione dei compensi nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dal taglio delle consulenze esterne nella misura del 20% rispetto al 2009 e dal ridimensionamento dei trattamenti economici spettanti al direttore e ai dirigenti.

Tutte misure condivisibili che porteranno all’eliminazione di sprechi e ad una drastica riduzioni di oneri non sempre necessari, a tutto vantaggio di una migliore qualità e competitività del settore.


Cosa rimane dell'Art. 67 - Estensione delle misure di stabilizzazione finanziaria


1.


2. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 6, comma 20, e 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 31 luglio 2010, n. 122, e nel rispetto delle finalità di coordinamento della finanza pubblica, le società aventi ad oggetto lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e di cui la Regione Abruzzo è socio unico o controllante  sono tenute all'osservanza delle seguenti disposizioni:


a) il compenso di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2010. Ai compensi di ammontare annuo superiore a 10.000,00 € è applicata l'ulteriore riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo. Ai componenti degli organi di controllo non possono comunque essere corrisposti compensi annui superiori a 20.000,00 €. I componenti degli organi di cui sopra non possono ricevere più di un'indennità legata alla carica, a loro scelta. I responsabili della liquidazione delle indennità sono tenuti al rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dell'indennità;


b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 non possono effettuare spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;


c) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi spettanti al direttore e ai dirigenti, qualora superiori a 90.000,00 € lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000,00 €, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000,00 €. In ogni caso a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000,00 € lordi annui.

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