E' stata proprio una scelta oculata quella della Filt Cgil di Teramo di dedicare l'appuntamento tradizionale noto come "Giornata dell'iscritto" ad un approfondimento della Legge 214/11, nota per aver modificato radicalmente il sistema previdenziale italiano.
La scelta del Direttivo della Filt di Teramo e del suo Segretario Aurelio Di Eugenio, si è rivelata assai propizia come sono a dimostrare la grande attenzione e partecipazione riscontrate in occasione dell'iniziativa tenutasi presso i suggestivi locali del Belvedere di Giulianova paese. La riforma del sistema pensionistico è stata sapientemente illustrata da Caterina Di Francesco che, oltre a ricoprire ruoli di responsabilità e formativi all'interno del Patronato Inca Cgil Nazionale, è oltretutto originaria di Isola del Gran Sasso, quindi abruzzese purosangue.
IL MATERIALE ILLUSTRATIVO E FORMATIVO DELL'INCA CGIL - Le slides illustrate (Preleva il materiale in formato pdf), sono state oltremodo personalizzate rispetto alle esigenze della categoria, prevedendo di conseguenza, particolari approfondimenti nei settori notoriamente gestiti dalla Filt Cgil e che, proprio per la loro particolarità, molto spesso non beneficiano di quei necessari approfondimenti indispensabili per meglio individuare modalità e criteri attuativi della nuova riforma.
LE PRINCIPALI NOVITA’ SULLE PENSIONI INTRODOTTE CON LA LEGGE 214/11
GLI ULTIMI FORTUNATI BENEFICIARI DEI VECCHI REQUISITI - Gli ultimi fortunati lavoratori dipendenti che potranno beneficiare dei vecchi requisiti di accesso e decorrenze, saranno coloro che, sostanzialmente. hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. Per fare un esempio concreto, i lavoratori che possono vantare 40 anni di contributi entro il 2011, potranno beneficiare delle vecchie finestre mobili che prevedono la decorrenza della pensione tredici mesi dopo rispetto al requisito maturato (ad es. gen-11-->feb-12; feb-11-->mar-12 …..dic-11-->gen-13). Stessa considerazione e stessa decorrenza pensionistica interesserà coloro che hanno maturato il requisito previsto per le pensioni di vecchiaia sempre entro il limite del 31/12/2011.
CAMBIA IL SISTEMA DI CALCOLO: DAL 1° GENNAIO 2012 CONTRIBUTIVO PER TUTTI - La quota di pensione, a partire dal 1° gennaio 2012, sarà calcolata, per tutti, con il sistema contributivo, ovvero sulla base degli effettivi contributi previdenziali effettivamente versati. Pertanto il cosiddetto sistema misto, applicato, fino al 31.12.2011, solo a coloro che al 31 dicembre 1995 potevano disporre di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, viene esteso anche agli appartenenti del sistema retributivo ai quali, conseguentemente, verrà conservato tale metodologia di calcolo limitatamente al 31.12 dello scorso anno per poi passare dal 1° gennaio 2012 , come tutti gli altri, al sistema contributivo.
NUOVI REQUISITI DI ACCESSO PER COLORO CHE MATURANO IL DIRITTO A PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2012 - Come detto in precedenza, le vecchie regole troveranno applicazione solo per coloro che hanno maturato il diritto ovvero il requisito anagrafico e/o contributivo entro il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che matureranno il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 ci saranno nuove e più penalizzanti regole che prevedono sostanzialmente l’abolizione delle pensioni di anzianità e l’introduzione di nuovi requisiti di accesso. Resteranno in piedi le sole pensioni di vecchiaia per raggiungere le quali occorrerà lavorare di più. A questa tipologia di pensione, si affiancheranno le cosiddette pensioni anticipate che, in determinate circostante consentiranno di anticipare il collocamento in quiescenza rispetto al requisito anagrafico (vecchiaia) ma con una sensibile riduzione e penalizzazione sull’importo della propria pensione.
PERSONALE VIAGGIANTE (EX FONDO AUTOFERROTRANVIERI) E TITOLI ABILITANTI - Salvo ulteriori sorprese e ravvedimenti da parte del Governo, per il personale viaggiante (ex fondo autoferrotranvieri) continua a trovare applicazione la vecchia normativa legata al possesso del cosiddetto titolo abilitante (patente di guida alla conduzione di autobus), oggetto peraltro, di uno specifico chiarimento da parte dell'Inps con il messaggio n. 5891 del 08/03/2011. La nota in questione, infatti, avente per oggetto la decorrenza delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso fondo autoferrotranvieri, ha chiarito che, per il solo personale viaggiante a cui venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento limite di età, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n.247 del 2007. Ciò significa che il personale viaggiante di sesso maschile che, al compimento del 60° anno di età e, sarà in grado di produrre idonea documentazione attestante la perdita del titolo abilitante, potrà utilizzare le seguenti finestre di accesso previste per il pensionamento di vecchiaia:
Compimento 60° anno---Data decorrenza pensione
Entro il 31 marzo------>1° luglio stesso anno
Entro il 30 giugno------>1° ottobre stesso anno
Entro il 30 settembre-->1° gennaio anno successivo
Entro il 31 dicembre--->1° aprile anno successivo
Il personale viaggiante di sesso femminile, maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia, al compimento del 55° anno di età, ma contrariamente ai colleghi di sesso maschile, le donne conducenti di autobus saranno assoggettate ai fini pensionistici, alle regole e alle decorrenze previste dalle cosiddette finestre mobili, con un'attesa di 12 mesi rispetto alla data in cui si compiono i 55 anni di età (ad es. gen-12-->feb-13; feb-12-->mar-13 …..dic-12-->gen-14). Anche per le donne conducenti vale l'obbligo di produrre idonea documentazione attestante la perdita del titolo abilitante (patente di guida alla conduzione di autobus).
I FERROVIERI E LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA: OCCORRE FARE CHIAREZZA - Non è ancora affatto chiara la sorte che subirà il sistema previdenziale dei ferrovieri. Infatti nè l'Inps, nè il Ministero del Lavoro, hanno espresso certezze rispetto al diritto alla pensione anticipata, nell’ambito del Fondo Pensione Speciale delle Ferrovie dello Stato, per alcune categorie di ferrovieri (capi treno, macchinisti, operatori della circolazione addetti più in generale alla condotta, scorta e composizione dei treni). La paventata abolizione della pensione anticipata per i ferrovieri, sposterebbe in avanti di ben 8 anni l'età di accesso alla pensione di vecchiaia.
GLI AUTOFERROTRANVIERI E LA BEFFA DEI LAVORI USURANTI - La manovra Monti prevede che gli addetti ai lavori usuranti dal 2012 matureranno il diritto alla pensione con la quota 96 (età minima 60 anni), mentre dal 2013 con la quota 97 (età minima 61 anni). Per poter beneficiare del trattamento pensionistico dovranno attendere l’apertura della finestra mobile, trascorsi 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti. Il diritto alla pensione per questi lavoratori è subordinato allo svolgimento di una o più attività lavorative usuranti per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti: negli ultimi dieci di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e per almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Con l'innalzamento dei requisti previsti per le attività lavorative cosiddette usuranti, come nel caso della conduzione di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, diventa sostanzialmente inutile per un autoferrotranviere ricorrere a tale beneficio, dal momento che a 60 anni e pochi mesi può comunque accedere alla pensioni di vecchiaia in conseguenza della perdita del titolo abilitante