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Pescara, 21/11/2024
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Data: 02/04/2013
Settore:
Trasporto pubblico locale
IL GIUDICE STOPPA "LA STRANA ALLEANZA" UGL TRASPORTI - ANAV ABRUZZO - Respinto il ricorso ex art.700 presentato congiuntamente da Satam e Ugl trasporti contro il referendum abrogativo promosso dalle sigle sindacali per l'accordo sul secondo agente - L'Ordinanza del Tribunale di Chieti

A volte accadono alcune situazioni paradossali a cui stenteresti a credere se non fosse che invece è tutto assolutamente vero. E quando te ne accorgi ti scatta un meccanismo che ti spinge a riflettere sui motivi che potrebbero indurre i lavoratori ad allontanarsi ed a non aver più fiducia nel sindacato.

SINDACATO E AZIENDA UNITI APPASSIONATAMENTE RICORRONO AL TRIBUNALE - «Non è possibile... ci deve essere un errore». E' quanto hanno pensato le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal nel vedersi recapitare un ricorso d'urgenza ex art. 700, presentato congiuntamente (e con lo stesso legale) dalla Segreteria Provinciale della Ugl trasporti e dalla Satam di Chieti, impresa quest'ultima la cui titolarità è riconducibile al Presidente dell'Anav Abruzzo ovvero l'Associazione che rappresenta le imprese private del trasporto pubblico locale. Vi chiederete cosa ci fosse dietro questo ricorso d'urgenza e soprattutto per quale motivo i destinatari del procedimento fossero le Segreterie Regionali di altre sigle sindacali? E' presto detto: Satam e Ugl (padrone e sindacato come si diceva un tempo) hanno contestato l'esito di un referendum indetto da tutte le sigle sindacali (Ugl compresa) con il quale i lavoratori dell'azienda di trasporto hanno liberamente rigettato un accordo aziendale sottoscritto dalla sola Ugl e che verteva principalmente sulla riduzione della retribuzione da riconoscere al personale utilizzato nelle linee commerciali, in qualità di secondo agente.

IL REFERENDUM CONTESTATO PER NON AVER FATTO VOTARE GLI IMPIEGATI - Premesso che un accordo aziendale che incide sulle parti economiche e normative, affinché possa avere senso ma soprattutto efficacia, dovrebbe essere sottoscritto da chi numericamente è in grado di rappresentare i lavoratori, sulla base di quanto espressamente previsto dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Quello che tuttavia sconcerta, oltre alla "strana alleanza" tra l'impresa e il sindacato Ugl trasporti, è stato il tentativo di invalidare il risultato del referendum su un accordo che produce effetti unicamente sugli autisti e su materie, peraltro, che sono oggetto dell'attuale trattativa per il rinnovo del ccnl del trasporto pubblico locale come nel caso della retribuzione del secondo agente. Il non aver coinvolto nella consultazione il personale non di guida ovvero coloro che - così come ha affermato espressamente il Giudice Nicola Valletta del Tribunale di Chieti - risultano "estranei ai riflessi patrimoniali (retributivi) dell'accordo" non può costituire motivazione dell'illegittimità del referendum.

RIGETTATO IL RICORSO: PER IL GIUDICE NON SUSSISTE FONDATEZZA NEL MERITO DEI VIZI ADDOTTI PER IL REFERENDUM PROMOSSO DAI SINDACATI - Nessuna fondatezza nel merito dei vizi per il referendum promosso dai sindacati per l'approvazione dell'accordo o più precisamente "non sussiste il fumus iuris" come ha espressamente sentenziato il Tribunale di Chieti, rigettando il ricorso d'urgenza presentato da Satam e Ugl trasporti. «E' del tutto indimostrata - ha precisato altresì il Giudice Nicola Valletta con la sentenza del 28 marzo 2013 - la necessità per il datore di lavoro di dismissione di linee di esercizio»

VICENDA CONCLUSA? DIFFICILE A DIRSI MA UN FATTO E' CERTO: CON LA UGL TRASPORTI SI E' APERTO UN SOLCO - Difficile immaginare cosa potrà accadere dopo questo clamoroso ricorso il cui esito ha dato ragione a chi ha deciso di far pronunciare democraticamente i lavoratori su un accordo che indubbiamente li avrebbe penalizzati dal punto di vista economico. Quello che tuttavia sembra scontato, è che il sistema delle relazioni sindacali e l'atteggiamento che da qui in avanti avremo con la Ugl trasporti non potra essere più lo stesso. Risulta infatti difficile poter ipotizzare di condividere ancora iniziative unitarie di carattere regionale coinvolgendo un sindacato che ha deciso di sottoscrivere un patto di ferro con chi, rappresentando addirittura un'associazione datoriale, non è nuovo nel portare le Organizzazioni Sindacali al cospetto dei Tribunali per questioni anche irrilevanti e sulle quali non sembrerebbero sussistere competenze ed effetti per le stesse imprese (vedasi la vicenda dell'accordo Regionale del 2004 sui 25€).

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