Il 26 aprile, è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro un accordo tra le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal e le associazioni datoriali Asstra e Anav che prevede la corresponsione di un acconto di 700 euro medi (par. 175) ai lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale in forza alla data dell’accordo. Nell’accordo è anche prevista l’operatività sperimentale di 4 normative i cui principali aspetti attuativi sono sottoposti alla contrattazione collettiva aziendale. In tutte e 4 le normative sono inoltre salvaguardati eventuali accordi aziendali già esistenti sulle medesime materie. La fase sperimentale di queste normative avrà termine con la loro confluenza nella disciplina contrattuale, al momento del rinnovo del CCNL.
Permessi L. 104/92 - La normativa, prevedendo una programmazione per la fruizione dei permessi ex art. 33, c.3, L. 104 del 1992, cerca di contemperare la salvaguardia del diritto individuale con la garanzia del servizio lasciando, tuttavia, ai lavoratori interessati piena autonomia di modificare la programmazione effettuata, con un preavviso di 24 ore o comunque prima dell’inizio del turno di lavoro.
Contrasto all’evasione tariffaria - La norma concordata affronta un tema economicamente molto rilevante. Le parti pertanto hanno convenuto sulla necessità di porre in essere iniziative capaci di attenuare quanto più possibile il fenomeno dell’evasione tariffaria. Anche in questo caso, oltre a lasciare ampio spazio alla contrattazione aziendale, si sono salvaguardati gli accordi e le prassi aziendali, laddove esistenti, e non è stata introdotta alcuna modifica alle declaratorie dei profili professionali.
Patente di guida e CQC - Il ritiro o la sospensione della patente di guida o della C.Q.C. possono essere, come noto, causa di licenziamento. Nella normativa definita nel verbale del 26 aprile 2013 si è individuata una tutela economica e una salvaguardia occupazionale per quei lavoratori che dovessero impattare con tali problematiche. Ricordiamo di nuovo che la sperimentazione lascia ampio spazio alla contrattazione aziendale e fà salvi gli accordi aziendali in essere.
Risarcimento danni, tutela legale e copertura assicurativa - Questa normativa rivisita una materia disciplinata dal R.D. 148 del 1931, art. 38 e per le aziende associate ANAV, dall’art. 68 del CCNL del 1976 (Cosa prevedevano le vecchie norme sui risarcimenti danni - guarda), secondo cui le aziende hanno facoltà, senza limiti di importo, di rivalersi sul lavoratore per i danni causati ai beni aziendali. Nella normativa sperimentale è prevista, in particolare, una procedura istruttoria con tempi limitati e certi prima di arrivare alla definizione concordata del risarcimento, prevedendo anche la totale esclusione di addebiti in caso di mancati sinistri imputabili al lavoratore nei 60 mesi precedenti. Se in fase di contraddittorio, nel corso del quale il lavoratore può farsi assistere da un rappresentate sindacale, si raggiungesse un’intesa, l’ammontare massimo in ogni caso addebitabile sarebbe al massimo di 4.000 euro, ridotto percentualmente in funzione del numero di sinistri con colpa causati nei 27 mesi precedenti. Nel caso in cui il contraddittorio si concludesse con un mancato accordo, l’azienda potrebbe procedere direttamente all’addebito di una somma massima di 2.000 euro, sempre con le riduzioni percentuali dette in precedenza. Nel caso in cui il mancato accordo producesse una controversia giudiziale tale disciplina sperimentale non troverebbe applicazione. Anche in questo caso sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere e tutta la procedura è a carattere sperimentale, lasciando ampio spazio alla contrattazione aziendale. In merito alla tutela legale ed assicurativa, l’intesa del 26 aprile demanda alla contrattazione aziendale la possibilità di normare tale materia, anche attraverso la stipula di forme di copertura assicurativa. Nella normativa sui dispositivi di sicurezza, oltre a salvaguardare i diritti dei lavoratori previsti dall’art 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), si demanda la disciplina dell’utilizzo dei dispositivi alla contrattazione aziendale.
Acconto spettante pregresso 2009-2011 Il verbale del 26 aprile prevede l’erogazione di una cifra di 700 euro lordi (al parametro 175) a titolo di acconto sulle spettanze pregresse relative al triennio contrattuale 2009-2011, per il personale in forza a quella data. Detta cifra sarà pertanto oggetto di conguaglio, per lo stesso triennio, all’atto del rinnovo contrattuale. I 700 euro (al parametro 175) saranno erogati in due rate da 350 euro lordi, ognuna con le retribuzioni, rispettivamente, di maggio e di ottobre 2013. L’importo spettante ad ogni lavoratore viene calcolato in base al parametro di inquadramento rivestito (V. tabella) al 26 aprile e per il personale assunto successivamente all’1 gennaio 2009 è riproporzionato. Detto aumento è assoggettato al regime fiscale riservato alle una tantum, quindi a tassazione separata, e, analogamente ad esse, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR. Con questo accordo la trattativa contrattuale realizza finalmente un primo, concreto, seppure parziale, passo avanti, chiudendo il percorso di confronto in sede governativa avviato l’8 novembre 2012, coordinato dal Ministero del Lavoro ed al quale, oltre alle parti sociali, hanno partecipato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni. Lo stretto intreccio della vertenza contrattuale con le complesse problematiche, solo in parte risolte, che tuttora rendono incerte le prospettive del settore, a partire dal suo finanziamento, confermano dunque la necessità che, anche nel nuovo quadro politico-istituzionale, il confronto venga ripreso e sviluppato anche in sede governativa con gli stessi soggetti protagonisti del percorso di questi ultimi mesi. La trattativa contrattuale con Asstra e Anav nel frattempo prosegue con gli incontri già calendarizzati per il 21 e il 28 maggio prossimi, sulla base dell’indice degli argomenti già definito in sede governativa il 7 dicembre 2012 e confermato nell’intesa del 26 aprile scorso