Con la Circolare n. 84 del 23 maggio 2013, l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 ha provveduto a rideterminare i livelli di reddito ed i relativi scaglioni ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 è risultata pari al 3%: sono pertanto stati rivalutati i livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 e definiti gli importi mensili da applicare nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le nuove tabelle, in vigore pertanto dal 1° luglio 2013, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l'apposito modulo (anf dip) predisposto dall'Inps. Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, si deve considerare il reddito prodotto nel 2012 (riscontrabile dal modello Cud/730/Unico).
L'assegno al nucleo familiare é una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. Di seguito i requisiti e le condizioni per poter beneficiare deglia assegni per il nucleo familiare
ATTENZIONE AI REDDITI DETASSATI (10%)!!!
I lavoratori che hanno beneficiato della detassazione 10% per somme ricevute a titolo di incremento di produttività, dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione della domanda per l'ottenimento degli assegni familiari.
I redditi da lavoro dipendente da indicare, contrariamente alla norma, non sono quelli riportati nel prospetto di liquidazione 730/3 essendo gli stessi privi dell'imponibile assoggettato a tassazione agevolata 10%.
Pertanto occorrerà individuare il corretto importo prendendo in considerazione anche gli importi detassati presenti nel modello CUD/2013. Per maggiori informazioni e per evitare errori, sarà opportuno rivogersi ai rappresentanti sindacali presenti nei luoghi di lavoro.
COSA SPETTA
Un assegno il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere anche giornaliero.
Il nucleo familiare è composto da:
Il richiedente
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
I figli ed equiparati minori di età
I figli ed equiparati maggiorenni inabili
I figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
I figli ed equiparati, apprendisti o studenti, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché appartenenti a "nuclei numerosi" (nuclei composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni).
Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo familiare i congiunti residenti negli stati dell'Unione Europea, Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori italiani e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero, ai titolari di prestazioni, ai lavoratori iscritti alla gestione separata che paghino, per l'anno 2009, l'aliquota del 25,72%, ai titolari di prestazioni previdenziali, ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
Non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l' assegno familiare.
L'assegno al nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell'avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all' I.N.P.S. a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.
QUANDO SPETTA
I requisiti essenziali per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare, sono:
reddito familiare costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati;
non debbono essere superati i limiti reddituali previsti.
QUANTO SPETTA
L'importo varia a secondo della situazione soggettiva del lavoratore, calcolata in base a diversi parametri, incidono nella determinazione dell'importo:
il numero dei componenti il nucleo familiare;
il reddito del nucleo;
la tipologia del nucleo familiare (se si tratta di nuclei con un solo genitore o nuclei con un componente inabile).
LA DOMANDA
Il lavoratore dipendente deve inoltrare la domanda al datore di lavoro, che provvederà ad erogare l'assegno al nucleo familiare con la busta paga. Gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori dell'agricoltura e aziende boschive, faranno domanda direttamente all'I.N.P.S., così come faranno i titolari di prestazione previdenziale, (pensione, disoccupazione etc.). La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 5 anni dall'insorgenza del diritto.
LAVORATORI PART-TIME
Ai lavoratori occupati a tempo parziale l'assegno al nucleo familiare (ANF) spetta in misura intera su base settimanale soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (come impiegato o come operaio). Nel computo delle ore possono rientrare anche quelle lavorate nell'ambito di più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, l'assegno al nucleo familiare spetta su base giornaliera. In questo caso sono erogati tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate.
In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Nota bene: L'assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso di cui il lavoratore svolge l'attività principale, cioè quella che lo impegna per il maggior numero di ore o quella che costituisce la fonte principale di reddito. A tale scopo il lavoratore si farà rilasciare, alla fine di ogni periodo di paga, una dichiarazione dal datore di lavoro presso cui esplica l'attività secondaria attestante, per ogni settimana, il numero di ore lavorate nelle singole giornate e la consegnerà al datore di lavoro presso cui svolge l'attività principale. In base a questa dichiarazione il datore di lavoro principale provvederà all'erogazione dell'assegno. Qualora non fosse possibile individuare l'attività principale, su richiesta del lavoratore, l'assegno sarà pagato direttamente dall'INPS.
Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.