FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI
Comunicato alle strutture
Nella serata del 3 marzo è stata raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori portuali
L’intesa ribadisce la scelta strategica del Contratto Unico per tutti i lavoratori dei porti, siano essi dipendenti da Autorità portuali, da terminalisti, da imprese e da servizi portuali, da soggetti ex art. 17.
L’intesa recepisce in modo equilibrato le innovazioni introdotte dalla legge 30 e dal Decreto 276, regolamentando il lavoro a tempo determinato, il part-time, il lavoro a progetto ed evitando lo stravolgimento degli attuali equilibri che sarebbe stato provocato dall’introduzione del lavoro a chiamata o dalla somministrazione a tempo indeterminato.
Importanti innovazioni sono state introdotte nel campo dell’orario di lavoro, nel senso della chiarezza dello svolgimento dell’orario h.24 e della conseguente attribuzione delle 36 ore settimanali.
Il decreto 66 sull’orario è stato recepito salvaguardando le condizioni di vita e di lavoro degli addetti.
La partita economica e normativa, infine, è stata definita prospettando un aumento economico al livello medio (4°) di 110 euro a regime riparametrati che raggiunge la richiesta avanzata in piattaforma e procedendo alla revisione ed al ritocco di tutta una serie di elementi ( divisore orario mensile e giornaliero, percentuali per straordinario, indennità quadri, previdenza complementare, Ente bilaterale, permessi sindacali ecc..) di grande rilevanza per la categoria.
Verrà predisposto sollecitamente un elaborato che illustri tutti gli elementi dell’ipotesi raggiunta e verranno attivate con estrema sollecitudine tutte le fasi di verifica con i quadri sindacali e con la categoria.
Roma 3-3-05
Le SEGRETERIE NAZIONALI
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI
Intese riguardanti rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti
- Lavoro a turni dipendenti imprese:
dal 1.3.2005, 53% maggiorazione notturno festivo.
- Maggiorazioni per lavoro straordinario:
Imprese, dal 1.3.2005, 27% per straordinario diurno feriale;
Autorità Portuali, dal 1.3.2005, 22% per straordinario diurno feriale, 35% per straordinario notturno e festivo.
- Calcolo dell’ora base convenzionale per le Autorità Portuali (art. 8 CCNL) : dal 1.3.2005, al numeratore della frazione per il calcolo convenzionale dell’ora base cancellare le parole tra parentesi “fino ad un massimo di 5”.
- Calcolo dell’ora base convenzionale per Imprese e Autorità Portuali : dal 1.3.2005 adottare il coefficiente 170, dal 1.12.2008 adottare il coefficiente 168. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore.
- A far data dal 1.12.2008, il divisore per il calcolo della retribuzione giornaliera è fissato in 1/22 per i soli lavoratori che operano normalmente su 5 giorni settimanali.
- Dal 1.3.2005, i valori degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. 16 del CCNL saranno arrotondati all’euro superiore; mentre per il Quadro A l’importo unitario dello scatto diventa 47,53 e per il Quadro B diventa 43,49.
- Dal 1.3.2005, la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il periodo medesimo.
- Al personale impiegatizio di 1° livello delle Autorità Portuali potranno essere affidati specifici incarichi, caratterizzati da particolare impegno, competenza, responsabilità ed autonomia, in relazione ai quali potranno essere erogati specifici riconoscimenti economici.
- Dal 1.1.2007, l’indennità di funzione Quadri varia come segue :
A.P. - Quadri A € 120, Quadri B € 70.
Imprese - Quadri (profilo 2) € 120, Quadri (profilo 1) € 80.
- Dal 1.1.2006, il secondo elemento retributivo tabellare dei Quadri e dei primi livelli delle A.P. viene incrementato del 14%.
- Dal 1.3.2005 i permessi sindacali disponibili per le RSU/RSA passano a 3 ore da calcolarsi per ciascun dipendente in forza presso l’unità produttiva.
- Dal 1.3.2005 ai lavoratori dipendenti componenti degli organi direttivi sia delle confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente CCNL spettano un numero di permessi uguale ai contratti di provenienza e cumulabili nell’anno per ciascun incarico.
- Previdenza complementare.
Entro il 30.6.2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il “fondo di previdenza complementare” cui aderire. Perfezionata l’adesione al fondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo del TFR, l’azienda s’impegna a farvi confluire il TFR maturando dei lavoratori che vorranno aderire.
Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l’1% degli elementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza 1.1.2006.
- Ente bilaterale.
Entro il 30.6.2005 le parti s’impegnano a definire congiuntamente statuto e regolamento dell’ente bilaterale. Non appena lo stesso sarà legalmente costituito, resta inteso che per la parte afferente il datore di lavoro il contributo è sin d’ora fissato nello 0,15% del minimo conglobato.
- Assistenza sanitaria integrativa.
Le parti concordano sull’opportunità di istituire una polizza integrativa sanitaria. A tale proposito le parti procederanno alla costituzione di una apposita commissione tecnica con lo scopo di esaminare tutti gli aspetti legati al tema in oggetto. La commissione avrà lo scopo di produrre una proposta congiunta da sottoporre alle parti stipulanti il CCNL, fermo rimanendo che gli eventuali costi relativi saranno riversati nel secondo biennio contrattuale.
- Lavori usuranti.
Le parti concordano di istituire una commissione tecnica paritetica per valutare e riferire alle stesse ogni aspetto inerente tale problematica. Detta commissione inizierà i propri lavori a partire dal 1.4.2005 e si potrà avvalere di esperti esterni, per individuare le principali mansioni usuranti ai fini di determinante un avviso comune da prospettare al Governo, per l’adozione degli strumenti normativi necessari. I lavori della commissione dovranno essere conclusi entro il 31.12.2005.
- Aumenti del minimo tabellare conglobato.
Gli aumenti vengono determinati in base alla scala parametrale contrattuale di cui alla tabella riportata all’art. 15, paragrafo minimi tabellari conglobati.
Detti aumenti sono indicati nella tabella allegata.
- Una Tantum.
Gli importi di cui alla tabella allegata, anche a copertura del periodo di carenza contrattuale, verranno erogati al personale in forza alla data del 1.3.2005 e saranno proporzionati al periodo 1.7.2004 - 28.2.2005 in base ai mesi di servizio prestati in tale periodo. L’una Tantum non è considerata utile ai fini di nessun istituto contrattuale.
- Decorrenza e durata.
Dal 1.1.2005 al 31.12.2008 per la parte normativa.
Dal 1.1.2005 al 31.12.2006 per la parte economica.
Sono fatte salve le diverse decorrenze definite nelle intese sottoscritte.
- La stesura degli articolati contrattuali del presente documento e degli accordi ad esso allegati (orario di lavoro, formazione e sicurezza, mercato del lavoro e per quanto di competenza la nota sulla riunione del 28.9.2004), verrà effettuata da apposita commissione paritetica ristretta e non dovrà comportare per le parti datoriali ulteriori oneri oltre a quanto già concordato.
ASSOPORTI FILT-CGIL
ASSOLOGISTICA FIT-CISL
ASSITERMINAL UILTRASPORTI
FISE/UNIPORT
3 marzo 2005
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AUMENTI |
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Una Tantum |
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01/03/2005 |
01/01/2006 |
01/12/2006 |
TOT a regime |
01/03/2005 |
01/07/2005 |
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tranche 1 |
tranche 2 |
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quadri A |
251 |
86,6 |
86,6 |
17,3 |
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190,4 |
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432,76 |
346,21 |
|
778,97 |
quadri * |
220 |
75,9 |
75,9 |
15,2 |
|
166,9 |
|
379,31 |
303,45 |
|
682,76 |
1 |
200 |
69,0 |
69,0 |
13,8 |
|
151,7 |
|
344,83 |
275,86 |
|
620,69 |
2 |
180 |
62,1 |
62,1 |
12,4 |
|
136,6 |
|
310,34 |
248,28 |
|
558,62 |
3 |
160 |
55,2 |
55,2 |
11,0 |
|
121,4 |
|
275,86 |
220,69 |
|
496,55 |
4 |
145 |
50 |
50 |
10 |
|
110,0 |
|
250 |
200 |
|
450,00 |
5 |
132 |
45,5 |
45,5 |
9,1 |
|
100,1 |
|
227,59 |
182,07 |
|
409,66 |
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