Con la Circolare Inps n. 76 del 11/6/2014, l'Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88 ha provveduto a rideterminare i livelli di reddito ed i relativi scaglioni ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1%: sono pertanto stati rivalutati i livelli di reddito in vigore dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 e definiti gli importi mensili da applicare nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 alle diverse tipologie di nuclei familiari. Le nuove tabelle, in vigore pertanto dal 1° luglio 2014, saranno prese in esame fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per ottenere il pagamento dei nuovi assegni occorrerà inviare le domande al datore di lavoro attraverso l'apposito modulo (anf dip) predisposto dall'Inps. Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015, si deve considerare il reddito prodotto nel 2013(riscontrabile dal modello Cud/730/Unico).