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Pescara, 21/11/2024
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Data: 04/10/2014
Settore:
Trasporto aereo
TRASPORTO AEREO(SEZIONE GESTORI): FIRMATI I TESTI DEL NUOVO CCNL - Aumento contrattuale sui minimi tabellari di € 117,00 diviso in tre tranches. Nelle prossime settimane verranno definite le modalità di approvazione del contratto attraverso il voto referendario - I punti definiti nella stesura del testo contrattuale

Dopo una lunga trattativa finalmente i lavoratori e le lavoratrici hanno un nuovo contratto che diventa parte integrante del CCNL dell’intera industria del trasporto aereo.
In sintesi l’intesa prevede:
• aumento contrattuale sui minimi tabellari in linea con altri rinnovi contrattuali del comparto: parametro medio al 4° liv. di € 117,00 diviso in tre tranches, dall’1.9.2014 € 50,00; dall’1.7.2015 € 50,00 e dall’1.7.2016 € 17,00. A questi vanno aggiunti gli effetti e i trascinamenti su tutti gli istituti quali TFR, notturno, straordinario e festivi;
• una tantum per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 31.8.2014 di €800,00 erogati in un’unica soluzione. Per i part-time riproporzionati pro quota in relazione al servizio prestato;
• ex festività: al fine di uniformare i diversi trattamenti sulla materia, le “festività soppresse” vengono sostituite con 4 giornate di ROL da fruirsi anche a ore;
• orario di lavoro: al fine di uniformare tale materia con l’intera industria del trasporto aereo, l’orario massimo di lavoro settimanale per tutti è di 38 ore e 30’ a partire dall’1.1.2015;
• clausola sociale: riscrittura di un testo base che rende tale norma maggiormente esigibile. Essa definisce il principio che “dove va il lavoro va il lavoratore” a tutela dell’occupazione ed è volta ad evitare l’insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza. In tale quadro anche le società di gestione devono svolgere un ruolo attivo e propositivo per esigere l’applicazione della clausola sociale negli aeroporti;
• inquadramento: istituita una Commissione Paritetica entro 60 giorni con il compito di rivisitare l’inquadramento con particolare riferimento alle figure professionali nuove e/o che hanno subito evoluzioni e cambiamenti (es. addetti alla sicurezza e altri);
• previdenza complementare: riconoscimento anche ai contratti a termine della possibilità di iscriversi ai fondi previdenziali (Prevaer);
• ridefinizione dell’ex art. 23: considerate le diverse interpretazioni e applicazioni nelle aziende, si è convenuto che la quantità complessiva annua venga corrisposta mensilmente come voce “ex art. 23” per tutto il personale a cui oggi viene erogata. Al personale nuovo assunto cui non viene corrisposta e che aderisce alla previdenza integrativa sarà incrementato dello 0,50 l’ammontare a carico dell’azienda (dal 2 al 2,50%). I lavoratori, su base volontaria, possono indirizzare le somme “ex art. 23” alla previdenza integrativa;
• welfare: viene istituito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già presenti. Il Fondo alimenta una polizza sanitaria che parte con contributo aziendale complessivo minimo di 120 euro annui per tutto il personale a tempo indeterminato e parttime e potrà essere incrementato aumentando le prestazioni sanitarie attraverso la contrattazione integrativa aziendale;
• mercato del lavoro: riscrittura di alcune parti alla luce delle variazioni legislative intervenute e
recepimento della norma su apprendistato con la possibilità per le aziende di assumere lavoratori in mobilità, con contratto di apprendistato, senza il limite di età. Questi, in sintesi, alcuni punti definiti nella stesura del testo contrattuale. Le Organizzazioni Sindacali esprimono un giudizio positivo sull’esito del negoziato che va giudicato tenuto conto del contesto caratterizzato da una profonda crisi di sistema e dei principali vettori aerei che influisce negativamente sull’intera filiera dell’attività.
La esigibilità delle norme contrattuali avverrà al termine del percorso di consultazione e di verifica, ferme restando le decorrenze previste dal testo contrattuale.

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