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Pescara, 22/11/2024
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Data: 28/11/2015
Settore:
Dip. Trasp. Pers. Terra
CCNL AUTOFERROTRANVIERI: SIGLATA L'IPOTESI DI ACCORDO 2015/2017. AUMENTI MEDI DI DI 100 EURO IN TRE TRANCHES. UNA TANTUM DI 600 EURO. INTRODOTTO UN WELFARE CONTRATTUALE DI 100 EURO - L'ipotesi di accordo sarà sottoposta a consultazione referendaria che si svolgerà nei giorni 15, 16 e 17 dicembre prossimi - Preleva l'ipotesi di accordo - Preleva il comunicato unitario - Rassegna stampa - Preleva la tabella con gli aumenti parametrati

Siglata alle ore 2.00 del 28 novembre tra le Associazioni Datoriali Asstra e Anav e le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa-Cisal l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità-Tpl), i cui contenuti vengono di seguito schematicamente descritti con questo primo comunicato.

Decorrenza e durata - L'accordo di rinnovo decorre dall'1 gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2017.


Relazioni industriali - Vengono recepiti gli Accordi Interconfederali del 2014 su rappresentanza e democrazia sindacale e disciplinate le relative modalità attuative  settoriali di pertinenza del CCNL. L'accordo rafforza, inoltre, le tutele applicate ai lavoratori in occasione  di trasferimento collettivo, anche in caso di subentro di azienda a qualsiasi titolo, con particolare riferimento alla continuità dopo il 7 marzo 2015, per il personale già in forza a quella data, della salvaguardia della "tutela reale" in caso di licenziamento illegittimo.


Mercato del lavoro - Alla luce delle novità legislative intervenute nel corso degli  anni,  aggiornate le disposizioni contrattuali  relative alle diverse forme di rapporto di lavoro previste dal CCNL. L'accordo, inoltre, estende la continuità dopo il 7 marzo 2015 della  salvaguardia della "tutela reale" in caso di licenziamento  illegittimo ai lavoratori a tempo indeterminato già in forza a quella data e successivamente interessati alle diverse forme di cessione  individuale del contratto di lavoro previste dal CCNL e da disposizioni legislative. L'accordo, infine, applica la suddetta salvaguardia anche ai lavoratori già in forza al 7  marzo 2015 e  il cui rapporto di lavoro sia successivamente trasformato da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.


Orario di lavoro - Esteso da 17 a 26 settimane il periodo massimo di compensazione  nell'arco  del quale  va computato l'orario di lavoro settimanale normale, che, per norma del CCNL, resta confermato in 39 ore. Conseguentemente, l'accordo introduce  il limite minimo di 27 ore settimanali per la programmazione degli orari e dei turni di servizio e precisa le tipologie di lavoro straordinario che, per norma del CCNL, sono esentate dal computo nell'arco del periodo di compensazione in quanto liquidate immediatamente nel periodo mensile di paga in cui vengono effettuate. Introdotte disposizioni contrattuali che favoriscano percorsi di efficientemento produttivo complessivo delle aziende del settore, basati prioritariamente sulla contrattazione collettiva di livello aziendale.Per effetto delle disposizioni legislative da tempo intervenute in materia, aggiornate infine le norme contrattuali relative alle festività soppresse e, per quanto di competenza del CCNL, ai servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. 234/2007.


Svolgimento del rapporto di lavoro - L'accordo recepisce nel CCNL, rendendola parte integrante dello stesso, la previgente normativa relativa a malattia ed infortunio che pertanto resta invariata. A seguito delle recenti disposizioni legislative in materia, aggiornata e rafforzata la disciplina contrattuale riferita alla conciliazione  delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Convenuta  la chiusura della fase sperimentale,  in atto da maggio 2013 per effetto del verbale di incontro del 26 aprile 2013 relativa a: permessi L. 104/1992;  risarcimento danni, tutele assicurative  e legali; patente di guida  e CQC; contrasto all'evasione tariffaria. L'accordo precisa l'obbligatorietà per l'azienda di attivazione della procedura  per la contestazione al  dipendente dei danni di cui  sia chiesto il risarcimento e definisce altresì i costi minimi che sono comunque a carico dell'azienda in occasione di rinnovo della CQC, fatti salvi accordi migliorativi  di livello aziendale.


PARTE ECONOMICA - Aumenti tabellari. 100 euro medi mensili (par. 175), suddivisi in tre tranches: 35 euro dal 1° novembre 2015; 35 euro dal 1° luglio 2016; 30 euro dal 1° ottobre 2017;


Una tantum. Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL, erogazione di 600 euro medie (par. 175), di cui 400 euro a gennaio 2016 e 200 euro ad aprile 2016, con salvaguardia degli importi nel frattempo eventualmente erogati quali anticipazioni allo stesso titolo a livello aziendale relativamente al pregresso  triennio 2012-2014.


Welfare contrattuale. L'accordo definisce le seguenti operazioni, entrambe con decorrenza 1° luglio 2017, per un costo complessivo lordo di 100 euro/anno per ogni lavoratore:


- versamento di un contributo aziendale  annuo, suddiviso mensilmente, di 90 euro lordi al Fondo Priamo per tutti i lavoratori a tempo indeterminato o in contratto di apprendistato, indipendentemente dal fatto che a quella data siano o meno iscritti al Fondo. Qualora iscritti, detta contribuzione si cumula con quelle già versate da lavoratore e azienda. Qualora non iscritti, la contribuzione comporta l'adesione del lavoratore per via contrattuale, senza alcun onere a carico del lavoratore medesimo, il quale, iscrivendosi al Fondo successivamente al 1° luglio 2017, potrà versare la propria contribuzione ordinaria e beneficiare di quella aziendale, cumulando entrambe con la predetta  contribuzione contrattuale;


- versamento di un contributo aziendale di 10 euro/anno lorde per ogni lavoratore dipendente utile all’avvio del percorso per l’istituzione di un Fondo sanitario di settore, integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, delle cui prestazioni avranno diritto tutti i lavoratori a tempo indeterminato ed in apprendistato. Tale contributo aziendale potrà essere implementato in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali.


VALIDAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO - L'odierna ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL è stata siglata con riserva da parte delle Segreterie Nazionali.


La riserva sarà sciolta dalle medesime Segreterie Nazionali in esito alla consultazione referendaria delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da tutte le aziende del settore che si svolgerà  nei giorni 15, 16 e 17 dicembre prossimi, secondo le modalità  previste dagli Accordi Interconfederali del 2014 su rappresentanza e democrazia sindacale.


In preparazione della consultazione referendaria, le strutture nazionali, territoriali e regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa-Cisal sono impegnate a produrre l'ulteriore materiale informativo e ad attivare nei luoghi di lavoro le assemblee e tutte le ulteriori iniziative utili a consentire a lavoratrici e lavoratori l'approfondita conoscenza dei contenuti  dell'ipotesi di accordo e, quindi, un pronunciamento consapevole in occasione del referendum.


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