L’ASDI fornisce sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della NASPI, che abbiano fruito di questa, per l’intera sua durata, fino al 31 Dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizioni di bisogno. Va osservato che il Dlgs 148/2015 ha prorogato al 2016 la possibilità di fruire dell’ASDI, ma occorre un ulteriore decreto di regolamentazione.
Questi i requisiti per la concessione dell’ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto:
. presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
. Età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASPI prima del termine naturale di durata della stessa.
Inoltre non possono usufruire dell’ASDI coloro che hanno richiesto ed ottenuto l’anticipazione della NASPI.
I titolari di ASPI e MINI ASPI, eventi di disoccupazione iniziati entro il 1 Maggio 2015 e che terminano entro il 31 Dicembre 2015, sono esclusi dai potenziali beneficiari ASDI.
Il Nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini del primo requisito è quello indicato dal richiedente dell’ASDI nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’ISEE.
Per quanto concerne il secondo punto, il perfezionamento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, attualmente vigenti, oppure il perfezionamento dei requisiti per l’assegno sociale comporta l’impossibilità di percepire l’ASDI.
L’assegno è invece compatibile con molti trattamenti assistenziali (per esempio, indennità di invalido /cieco civile o sordomuto) o con alcuni trattamenti pensionistici (per esempio pensione ai superstiti/di guerra).
Gli interessati devono proporre domanda telematica all’INPS, tramite il PATRONATO INCA CGIL, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire da quello successivo alla data di completamento della fruizione della NASPI.
Stante il ritardo nella regolamentazione chi ha già esaurito la NASPI per averne beneficiato nel periodo fra il 1 Maggio 2015 e il 3 marzo 2016, per inviare la domanda di ASDI avrà tempo fino al 2 aprile 2016 (30 giorni dalla pubblicazione della circolare).
Per poter fruire dell’ASDI gli interessati, oltre che disoccupati e in condizioni economiche di bisogno (necessaria un ISEE con valore pari o inferiore a 5000 euro) devono anche aver sottoscritto un PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO CON IL COMPETENTE CENTRO PER L’IMPIEGO.
L’ASDI è erogata mensilmente per un massimo di sei mesi, che decorrono dal primo giorno seguente a quello in cui è finita la NASPI. L’importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASPI, al lordo di eventuali decurtazioni derivanti dalla cumulabilità con redditi da lavoro. E comunque non può essere superiore all’assegno sociale (per il 2015, 448,25 euro) variabile in funzione dei figli considerati a carico.
L’ASDI non dà diritto né alla contribuzione figurativa, né all’assegno al nucleo familiare.
Dal punto di vista fiscale è esente dall’IRPEF.