Data: 09/06/2009
Settore:
Dip. Diritti
IL PERIODO DI FORMAZIONE ESCLUSO DAGLI SCATTI DI ANZIANITA' - Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso di una dipendente Trenitalia - Rassegna stampa

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 11933/2009, ha respinto il ricorso di una dipendente di Trenitalia alla quale era stato negato lo scatto di anzianità per il periodo di lavoro prestato con un contratto di formazione/lavoro successivamente convertito a tempo indeterminato. I giudici, sostanzialmente, hanno dato ragione alle norme contrattuali che, al fine di incentivare la stabilizzazione di questa tipologia di rapporto di lavoro precario, tendono ad escludere il periodo di formazione e lavoro dal calcolo per gli aumenti periodici di anzianità. Dalla Sentenza della Cassazione si legge infatti, testualmente, che l'autonomia contrattuale collettiva non solo possa «legittimamente escludere per questa categoria di lavoratori particolari elementi retributivi, ma anche, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto di lavoro, prevedere che gli sia corrisposta una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato» Quindi, secondo la sentenza non viene negata l'anzianità di servizio ma viene riconosciuta la legittimità a prevedere una decurtazione retributiva ai quei dipendenti che svolgono attività di tirocinioe che hanno pertanto un apporto ridotto alla produttività.

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