Data: 16/07/2009
Settore:
Dip. Trasp. Pers. Terra
CCNL MOBILITA' , LENTISSIMA PARTENZA DEL NEGOZIATO - Le tre fasi della trattativa. Considerazioni e valutazioni - Rassegna stampa

Si è avviata il 15 giugno la trattativa con le associazioni datoriali Anav, Ancp, Asstra e Federtrasporto sul nuovo CCNL della Mobilità.
Come noto, la trattativa scaturisce dal Protocollo siglato il 30 aprile e, poi, firmato dalle parti il 14 maggio, presso il Ministero di Infrastrutture e Trasporti.
Già le prime date finora citate danno l'idea di un percorso che, dopo la prolungata fase preliminare ministeriale (protrattasi da metà novembre a fine aprile) è finalmente giunto nella sua sede negoziale "naturale", ma stenta tuttora a decollare.
D'altra parte, la stessa attivazione della trattativa è scaturita da un'ulteriore sollecitazione che lo stesso Ministero ha rivolto alle parti datoriali in occasione di un incontro di verifica sul Protocollo svoltosi il 4 giugno.

LE TRE FASI DELLA TRATTATIVA
Come si ricorderà, il Protocollo ministeriale prevede che il negoziato sul nuovo CCNL della Mobilità si articoli in tre fasi.
La prima riguarda la stesura dei testi del nuovo CCNL relativi al campo di applicazione, al sistema delle relazioni industriali, al mercato del lavoro e alla decorrenza e durata dello stesso nuovo CCNL.
Tale fase, attivata appunto il 15 giugno, si svolge in una sede negoziale unica alla quale partecipano le parti datoriali e sindacali firmatarie del Protocollo ministeriale.
La seconda fase, invece, riguarda il rinnovo delle altre materie contrattuali che, non essendo individuate dal Protocollo tra quelle immediatamente proprie del nuovo CCNL, restano oggetto di negoziato in due distinti tavoli di trattativa, uno riferito al Trasporto Pubblico Locale e l'altro alle Attività Ferroviarie, ai quali partecipano i soggetti negoziali datoriali e sindacali già stipulanti o firmatari dei precedenti rispettivi CCNL.
La terza ed ultima fase, infine, dovrà individuare, sulla base degli esiti negoziali scaturiti dalla seconda fase, gli ulteriori elementi contrattuali che si aggiungeranno ai primi quattro già indicati nel Protocollo e disciplinati nel corso della prima fase negoziale.

PRIMA FASE: A CHE PUNTO E' IL NEGOZIATO
Questa prima fase negoziale ha già utilizzato cinque incontri, tenutisi il 15 e il 25 giugno e il 2, il 3 e il 9 luglio.
In occasione del primo incontro la delegazione datoriale ha presentato le sue proposte sui quattro temi previsti e si è convenuto di iniziare il confronto di merito sul mercato del lavoro e, a seguire, sul sistema delle relazioni industriali.
Su questi due temi, le proposte datoriali, frutto di un "macchinoso" lavoro di mediazione tra le quattro associazioni che compongono la delegazione datoriale, registrano diverse criticità, schematicamente riassumibili negli elementi che seguono.
CCNL e quadro legislativo. Non si prevede l'esclusività del CCNL della Mobilità quale fonte unica della disciplina che regola tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.
Questa mancata previsione viene motivata dalla delegazione datoriale con la necessità di salvaguardare la natura particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri derivante dal R.D. 148/1931, quantomeno per ciò che tuttora vige, e le norme di legge che tuttora, nel TPL, disciplinano l'orario di lavoro (a partire dal RDL 2328/1923).
Tale necessità, ovviamente riconosciuta dal Sindacato, può però essere salvaguardata comunque nell'ambito di opportune formulazioni contrattuali, ma da parte datoriale appare evidente il tentativo di "equiparare" formalmente , invece, fonte contrattuale e fonti legislative per indebolire il ruolo della contrattazione ed affermare, di fatto, il primato delle fonti legislative.
In tal modo, per esempio - e nonostante alcuni rinvii ad altre parti del CCNL pure previsti dalla proposta datoriale - si predisporrebbero le condizioni per un pesante arretramento nei livelli di tutela che il CCNL del Trasporto Pubblico Locale ed il CCNL delle Attività Ferroviarie attualmente prevedono nella regolamentazione delle diverse forme di rapporto di impiego "atipiche" previste dalla L. 30/2003, dal D. Lgs 276/2003 e dagli ulteriori interventi legislativi introdotti nel corso dell'ultimo anno, nonché da quelli ulteriori annunciati e in parte già predisposti in Parlamento.
Affermando il primato delle fonti legislative rispetto a quelle contrattuali, si realizzerebbe, peraltro, lo svuotamento di ruolo della contrattazione collettiva in quanto l'evoluzione legislativa determinerebbe automaticamente il conseguente allineamento delle norme contrattuali, indipendentemente dal loro contenuto fissato d'intesa in sede negoziale.
In sostanza, da parte datoriale si usa, a titolo esemplificativo, l'argomento della specificità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ma in realtà si tenta di affermare una da tempo consolidata impostazione confindustriale che ha trovato rinnovata linfa nell'approccio politico generale alla legislazione del lavoro italiana che ha caratterizzato Governo e Parlamento dal 2001 al 2006 e, di nuovo, in questa prima parte della Legislatura in corso dallo scorso anno.
Rinvii del nuovo CCNL. All'aspetto appena descritto, la proposta datoriale ne affianca un altro, anch'esso negativo.
Sia per il sistema delle relazioni industriali che per il mercato del lavoro, la proposta prevede continui rinvii alle normative contrattuali che saranno previste nelle due specifiche aree contrattuali - rispettivamente, Trasporto Pubblico Locale e Attività Ferroviarie - la cui definizione viene collocata dal Protocollo ministeriale nella seconda fase negoziale del nuovo CCNL della Mobilità.
Questa impostazione priva di ogni sostanza la proposta datoriale sul sistema delle relazioni industriali, peraltro mutuando tutte le ambiguità che contiene l'accordo separato sugli assetti contrattuali in tema di contrattazione di primo e di secondo livello.
Inoltre, sul mercato del lavoro tale impostazione determina una proposta datoriale che, nella migliore delle ipotesi, adotterebbe per il nuovo CCNL il "minimo comune denominatore" delle due attuali discipline contrattuali e, attraverso numerosi rinvii alla seconda fase negoziale, rende comunque incerte le norme che si determinerebbero.
Mercato del lavoro. A quanto finora descritto si aggiunge altro, anche per quanto riguarda il mercato del lavoro.
La proposta datoriale, infatti, emenda le attuali discipline contrattuali vigenti nel Trasporto Pubblico Locale e nelle Attività Ferroviarie con le modifiche legislative intervenute successivamente agli accordi contrattuali che, come noto, risalgono, rispettivamente, alla fine del 2004 e all'inizio del 2003.
Ovviamente, il sistema dei numerosi rinvii descritto al paragrafo precedente non consente, per quanto finora presentato dalla delegazione datoriale, di esprimere un giudizio compiuto.
Appare però già evidente il fatto che l'impostazione datoriale punta ad indebolire diversi aspetti di tutela attualmente previsti dai due CCNL nella disciplina delle diverse forme "atipiche" di rapporto di impiego. Lo dimostrano, per esempio, gli allentamenti già proposti delle norme contrattuali sulle clausole elastiche e sulle clausole flessibili del part-time, oppure il superamento dell'esclusione di determinate mansioni connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario dalla possibilità di attivazione di contratti a tempo determinato, oppure, ancora, l'introduzione di ulteriori tipologie di impiego finora escluse da entrambi gli attuali CCNL.
Inoltre, la proposta datoriale alleggerisce notevolmente gli obblighi di informazione, periodica o preventiva, delle aziende alle rappresentanze dei lavoratori sull'attivazione di contratti di lavoro "atipici", rispetto ai quali, peraltro, viene proposta un'unica soglia percentuale onnicomprensiva di tutte le possibili forme (tra l'altro con formulazione incerta sulla base di calcolo), in sostituzione dell'attuale sistema che, seppure in modo differenziato tra i due vigenti CCNL, prevede anche precisi limiti per ognuna delle tipologie ammesse.
Infine, la proposta datoriale prevede una clausola in base alla quale tutto ciò che, in tema di mercato del lavoro, non fosse previsto dal CCNL sarebbe comunque applicabile secondo le norme di legge, ribaltando seccamente quanto previsto attualmente, e cioè, semplicemente, che non è applicabile ciò che non è previsto dal CNL.
Relazioni industriali. Anche sulle relazioni industriali, quanto descritto nei primi due precedenti paragrafi non è tutto.
Il negoziato su questo capitolo è reso particolarmente complesso dalle notevoli differenze che caratterizzano la storia relazionale e sindacale del Trasporto Pubblico Locale e delle Attività Ferroviarie.
Nel primo caso, è consolidata un'importante e diffusa contrattazione aziendale locale, che pure, nel corso degli ultimi anni, ha registrato difficoltà ad essere trasferita nelle nuove aziende sorte per effetto dell'intenso, a volte caotico, riassetto organizzativo, societario e proprietario del sistema delle imprese del settore.
Peraltro, sempre nel primo caso, il quadro relazionale di settore si completa con le notevoli difficoltà che si registrano nella contrattazione in gran parte delle aziende private (associate Anav) e, più in generale, nelle aziende pubbliche (associate Asstra), si assiste ad un costante degrado della qualità delle relazioni industriali e al conseguentemente inevitabile inasprimento della conflittualità.
Nel secondo caso, invece, il CCNL ha una forte strutturazione al primo livello di relazioni industriali e, con la sola eccezione del Gruppo FS, un secondo livello debole.
Inoltre, considerando che il CCNL delle Attività Ferroviarie è nato soltanto nel 2003 - cioè, in pratica, nell'ultima tornata contrattuale di carattere normativo - l'applicazione del CCNL oltre il Gruppo FS è tuttora disciplinato da appositi accordi di confluenza sottoscritti successivamente, uno solo dei quali (appalti di pulizie e servizi) è di carattere settoriale in quanto allora sottoscritto, nel 2005, dalle associazioni datoriali di quel settore (Ancp e Fise).
La proposta datoriale presentata il 15 giugno non offre nemmeno un modello informativo ed una struttura di sedi ed organismi degni di un CCNL, evita accuratamente di descrivere le materie oggetto di contrattazione, perimetra in modo fumoso il confine tra primo e secondo livello di relazioni industriali, circoscrive le attribuzioni economiche del secondo livello al solo premio di risultato.
La proposta risulta inoltre estremamente debole nella descrizione di competenze, prerogative e tutele di RSU ed RLS, limitandosi per entrambi al semplice riferimento agli accordi interconfederali e, per i secondi, alla legislazione.
Nulla, infine, fatto salvo un generico ed incerto rinvio agli accordi aziendali in essere, viene previsto nella proposta datoriale sui diritti sindacali disciplinati dallo Statuto dei Lavoratori (assemblea, diritto di affissione, ecc.), sui quali le attuali norme di entrambi i CCNL contengono, ovviamente, elementi ben più avanzati di quelli garantiti per legge.

GLI ALTRI TEMI DELLA PRIMA FASE NEGOZIALE
Come descritto in apertura, il Protocollo ministeriale prevede che altri due temi formino oggetto della prima fase negoziale del nuovo CCNL.
Si tratta della decorrenza e della durata del nuovo CCNL e del suo campo di applicazione.
La decisione assunta dalle parti il 15 giugno di avviare il negoziato su mercato del lavoro e sistema delle relazioni industriali non ha consentito finora di svolgere una valutazione unitaria sugli altri due temi, né, su questi, si è ancora svolto alcun confronto con le controparti.
Gli elementi da considerare sui due argomenti sono, per la Filt-Cgil, descritti schematicamente come segue.
Decorrenza e durata. Il tema è pesantemente condizionato dall'accordo separato sugli assetti contrattuali del 22 gennaio, come noto non condiviso dalla Cgil.
D'altra parte, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa, Faisa, Fast hanno ricevuto mandato a trattare sulla base del documento di linee guida di piattaforma per il nuovo CCNL della Mobilità approvato il 21 febbraio 2008 dall'Assemblea Nazionale Quadri e Delegati delle sette Organizzazioni Sindacali e in quel documento, sulla base delle regole sulla contrattazione previste dal Protocollo del 23 luglio 1993, si propone la decorrenza del nuovo CCNL dall'1 gennaio 2008, con durata del biennio economico fino al 31 dicembre 2009 e del quadriennio normativo fino al 31 dicembre 2011.
Ovviamente, su quelle durate sono state "tarate" le proposte normative e quelle economiche ed un'eventuale modifica delle durate non può certo essere considerato un mero fatto "amministrativo", oltre a considerare il fatto che con il Protocollo ministeriale del 30 aprile si è regolata la parte economica riferita esclusivamente all'anno 2008, ma non è stato definito il carattere normativo-contrattuale di quell'anno, per cui, al momento, dalle controparti viene considerato ancora aperto anche il problema della decorrenza del nuovo CCNL.
Campo di applicazione. Quanto proposto dalla delegazione datoriale descrive un semplice rinvio ai due campi di applicazione dei rispettivi, distinti, CCNL attuali.
In sostanza, il campo di applicazione proposto per il nuovo CCNL della Mobilità è un'ininfluente "sovrastruttura" che consegna il tema alla dinamica dei due settori e non lo assume, invece, come uno degli elementi unificanti nella transizione verso il nuovo CCNL tracciata dal Protocollo ministeriale.
Su questo tema si ritiene che il nuovo CCNL della Mobilità debba pienamente svolgere il proprio ruolo già in questa prima fase negoziale e la stessa eventuale perimetrazione dell'ambito di applicazione delle due sottostanti aree contrattuali vada compiutamente disciplinata nel CCNL medesimo.
Con tale impostazione, inoltre, il nuovo CNL deve quantomeno definire un campo di applicazione che concluda le confluenze settoriali o aziendali a suo tempo definite verso l'attuale CCNL delle Attività Ferroviarie, mentre per quanto riguarda l'attuale CCNL del Trasporto Pubblico Locale il campo di applicazione deve almeno prevedere una formulazione che dia in equivoca copertura ai servizi in subaffidamento e ai processi di riassetto d'impresa originati da aziende già ricomprese in questo ambito contrattuale.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI
Quanto descritto conferma tutte le difficoltà di merito di una vicenda contrattuale assai complessa, che si colloca in un contesto di evoluzione legislativa e normativa confusa e contraddittoria dei due principali settori coinvolti (trasporto locale e ferroviario), che ha ricevuto dal Protocollo ministeriale uno sbocco figlio di questo contesto, quindi, a sua volta, ben poco lineare.
D'altra parte, per la Filt-Cgil il Protocollo ministeriale è stato considerato fin dal primo momento una "prima pietra" verso il nuovo CNL della Mobilità e, come noto, soprattutto in Italia, la posa della prima pietra non dà affatto certezza, di per sé, della costruzione dell'opera.
Il negoziato avviato il 15 giugno è ovviamente condizionato da tutte le ambiguità e i problemi non risolti dal Protocollo Ministeriale.
Quanto finora illustrato rispetto al negoziato descrive un confronto che, pur dovendo sviluppare il massimo sforzo di contrattazione nella sede propria, tra parti sociali, appare già destinato, inevitabilmente, a richiedere un nuovo passaggio presso il Ministero di Infrastrutture e Trasporti.

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