In riferimento alle nuove norme previdenziali varate nella manovra del Governo Monti, DL 201 del 6.12.2011, si rammenta che, fermi restando i nuovi requisiti per il raggiungimento della pensione di anzianità e di vecchiaia, il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 503/92 (leggi)non è stato modificato da norme successive. Pertanto, allo stato permane per il personale viaggiante la possibilità di accedere al pensionamento al compimento del 60° anno di età.
Nel ritenere indispensabile che questo requisito venga mantenuto anche dopo l'armonizzazione che dovrà avvenire entro il 30 giugno c.a., considerata la peculiarità di tale attività, nonché il fatto che questa condizione risulterebbe comunque di miglior favore rispetto ai benefici dei lavori usuranti così come modificati dalla recente legislazione, le Segreterie Nazionali hanno chiesto ad Asstra e Anav un incontro per formulare una nota congiunta da porre all'attenzione del Ministero del Lavoro.
Nella riforma è inoltre previsto che, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei lavoratori all'equilibrio di tutti gli ex Fondi Speciali, ivi compreso quello degli Autoferrotranvieri, tutti i lavoratori con un'anzianità maggiore di 5 anni maturata nello stesso fondo al 31.12.1995, data in cui lo stesso fu soppresso e confluì nell'Inps, dovranno versare un contributo di solidarietà dello 0,5% sull'imponibile previdenziale per gli anni che vanno dal 2012 al 2017.
In considerazione del fatto che tutti i lavoratori debbano pagare lo stesso importo, pur in presenza di benefici pensionistici differenziati, abbiamo avviato una verifica con i nostri uffici legali per valutare la legittimità dell'imposizione.