Data: 27/08/2012
Settore:
Previdenza
L'INPS PASSA ALLA CASSA. DAL 1° GENNAIO 2012 DIVENTA ESIGIBILE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DELLO 0,5% - Scattano le trattenute sugli stipendi degli autoferrotranvieri e dei lavoratori del Fondo volo. Pagheranno anche gli ex dipendenti - Preleva la circolare Inps - La manovra salva-Italia - Come e quanto si paga

Come se non bastassero, continuano a farsi sentire gli effetti deleteri del Decreto SalvaItalia a danno di lavoratori dipendenti e pensionati. L'art 24 dell'ormai nota Legge 22 dicembre 2011, n. 214, infatti, oltre ad introdurre le tristi e famose misure in materia di trattamenti pensionistici, ha altresì previsto ed istituito, attraverso il comma 21, un nuovo contributo di solidarietà a carico esclusivamente degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti a seguito dell’unificazione dei diversi Istituti previdenziali e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

In buona sostanza, il Governo Monti, ispirandosi ad un principio di armonizzazione e di equità tra i soggetti obbligati al riequilibrio finanziario dei predetti Fondi, ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 - di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex Inpdai) nonché del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L’ammontare del contributo è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione contributiva attuata ai sensi della legge n. 335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. ll prelievo di tale contributo aggiuntivo si applicherà per un periodo di sei anni ovvero dal 1 gennaio 2012 a tutto il 31.12.2017.

La circolare Inps n. 99/2012, emanata soltanto lo scorso 18 luglio 2012, ha individuato sia i soggetti obbligati che le modalità operative del prelievo da parte dei sostituti d'imposta (per i dipendenti ancora in forza) e della stessa Inps (per i pensionati).

I soggetti obbligati al versamento del contributo di solidarietà - dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 - sono individuabili tra i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate dal decreto che, alla data del 31.12.1995, abbiano maturato una anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni . In definitiva il nuovo balzello non dovrebbe riguardare i lavoratori dei settori interessati, assunti successivamente al 31/12/1990. La misura del contributo di solidarietà (per i dipendenti ancora in forza) è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e sarà posta esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti. Per quanto riguarda invece gli ex dipendenti ed attuali pensionati, la percentuale del contributo di solidarietà potrà variare da un minimo dello 0,3% ad un massimo dell'1% in relazione all'anzianità contributiva maturata nei suddetti fondi. Come e quanto si paga - preleva la tabella

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