Data: 30/03/2016
Settore:
Economia
RIPARTE LA DETASSAZIONE SUI PREMI DI PRODUTTIVITA'. IMPOSTA AL 10% ENTRO IL LIMITE DEI 2 MILA EURO LORDI - Firmato dai ministri del Lavoro e dell'Economia il decreto interministeriale che fissa una tassazione agevolata al 10% entro il tetto di 2.000 euro lordi per chi ha redditi fino a 50mila euro - Rassegna stampa

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, hanno firmato il decreto - redatto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio - che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Dunque, si avvia verso la concreta applicazione la norma, contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 Euro.
Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.). A darne notizia è un comunicato stampa del MEF pubblicato nelle ultime ore. Il decreto sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

Stabilità 2016 - Dopo lo stop dello scorso anno, ai commi 182 e 184-191 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) viene reintrodotto il regime fiscale agevolato relativo ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. In particolare, l’agevolazione consiste nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro (10.000 euro in più rispetto al 2014), di un’ imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite d’ importo complessivo di 2.000 euro lordi (5.000 euro in meno rispetto al 2014).

Il ritorno dei premi di risultato, però, presenta due novità essenziali rispetto ai precedenti interventi:
1. innanzitutto è previsto che l’imposta sostitutiva si applichi anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
2. sarà possibile fruire di una detassazione totale se la corresponsione di quanto spettante a titolo di somme per la produttività avviene mediante somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante cessione di prodotti dell’azienda al valore normale. Tuttavia, se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Criteri di misurazione - Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Partecipazione agli utili dell’impresa – Quanto alla novità riguardante la partecipazione agli utili dell’impresa, il decreto chiarisce che bisogna prendere a riferimento gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del Codice civile; inoltre, viene chiarito che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori - Il decreto stabilisce, altresì, che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte ed i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Deposito e monitoraggio dei contratti - L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.

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