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Data: 16/10/2008
Testata giornalistica: Il Sole 24 ore.com
Tfr ai fondi, tutela indiretta. Il rimborso non è garantito ma il sistema ha una forte rete di vincoli

Cresce l'apprensione sulle sorti del Tfr quando si è "puntato" sui fondi pensione. La crisi finanziaria mondiale
rischia infatti di minare ragionamenti e speranze di quanti - poco più di un anno fa - hanno deciso di trasferire
il trattamento di fine rapporto maturando, mettendo così nelle mani dei gestori la sognata "liquidazione" o la
rendita che accompagnerà la fine del rapporto di lavoro.
E in effetti per la previdenza complementare non esiste un fondo di tutela come quello previsto per i depositi
bancari (si veda il servizio a destra) che- in caso di default- "paghi" direttamente il lavoratore al posto del fondo
pensione. A ridare un po' di serenità, però, a chi ha fatto rotta sulla previdenza complementare soccorrono
alcuni solidi paracadute di sistema. Il primo -di ordine economico finanziario - è la considerazione che questa
particolare forma di investimento è di durata medio-lunga e che, di conseguenza, non risente di particolari fasi
cicliche di recessione economica. Il secondo è costituito dal quadro normativo dei fondi pensione che conta un
complesso sistema di rigide regole e un articolato meccanismo di controllo creati per garantire agli iscritti
almeno il recupero dei contributi versati. Questo anche in una situazione di estrema volatilità del mercato
finanziario come quella odierna. Vediamo, allora, quali regole garantiscono una futura adeguata prestazione. La
specifica valutazione va realizzata in riferimento: all'interessato, agli investimenti del fondo e al sistema nel suo
insieme.
- Le linee di investimento.
Tutti i fondi pensione consentono all'iscritto di scegliere forme di investimento che garantiscono un minimo di
rendimento. In particolare, nei fondi multicomparto accanto a linee di investimento più aggressive trova spazio
una linea di tutela che dovrebbe portare a una prestazione almeno pari a quella che l'interessato avrebbe
ottenuto dall'erogazione del Tfr.
Questo rendimento è garantito per legge per tutti coloro che trasferiscono il Tfr al fondo pensione in modo
"silente", cioè senza uno specifico consenso, ma per effetto degli automatismi previsti dal Dlgs 252/2005.
L'articolo 8, comma 9, del Dlgs 252/2005, dispone infatti che «gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del Tfr, l'investimento di queste somme
nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili,
nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr».
- I limiti del fondo.
Un altro ombrello per il raggiungimento nel lungo periodo di un'adeguata remunerazione è costituito dalle
regole che impongono ai fondi specifiche limitazioni di investimento delle risorse. In particolare, il Dm 703/96 -
che dovrebbe essere aggiornato alla luce delle novità della riforma varata con Dlgs 28/2007 - prevede
espressamente dei principi per la diversificazione degli investimenti e per la limitazione di accesso per i fondi a
investimenti a rischio, privilegiando investimenti prudenziali.
Il fondo, inoltre, può investire solo attraverso convenzioni stipulate con gestori finanziari specializzati e
autorizzati, quali banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione
del risparmio. La scelta del gestore avviene attraverso una procedura che prevede la supervisione della Covip,
la quale è chiamata a garantire la trasparenza del procedimento, la coerenza tra obiettivi e modalità gestionale
e i criteri di scelta del gestore.
- Tutele generali.
Sotto il profilo delle tutele di sistema, la sicurezza per il lavoratore è affidata a diversi elementi: 1) al contributo
di solidarietà che le imprese devono versare ai sensi dell'articolo 9 bis del Dl 103/91; 2) ai requisiti che lo
stesso decreto legge richiede per la costituzione e la gestione dei fondi pensione; 3) all'attività di controllo che
svolgerà la Commissione di vigilanza dei fondi pensione (Covip).
- Garanzie ulteriori.
Lo stesso articolo 16 del Dlgs 252/2005 -richiamando il Dlgs 80/ 92 - prevede la possibilità che il fondo
alimentato dal contributo di solidarietà sia utilizzato per soddisfare le prestazioni pensionistiche dei lavoratori
nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a versare alla forma previdenziale prescelta le somme dovute in
relazione a ogni dipendente. Infine, il Testo unico della previdenza complementare assegna alla Covip specifici
poteri di autorizzazione, di controllo e di revoca in relazione ai fondi pensione. Poteri che condizionano
notevolmente la nascita, il funzionamento e la gestione dei singoli fondi.
AL RIPARO DAI LISTINI
Anche le linee di investimento più rischiose sono relativamente poco esposte alle fluttuazioni del mercato.

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