Per contenere la spesa previdenziale, il Governo, nella manovra finanziaria 2011/2012, con il decreto legge n. 78/2010 ha modificato, a partire dal prossimo anno, il regime delle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e di anzianità attualmente in vigore ed ha introdotto le finestre sulle pensioni in totalizzazione.
In sede di conversione in legge, il decreto ha subito delle modifiche e sono state introdotte ulteriori innovazioni in materia previdenziale (legge n.122/2010): applicazione delle nuove decorrenze anche sulle pensioni di vecchiaia anticipata; aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego; innalzamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita; introduzione dell'onere per le ricongiunzioni dei contributi dai fondi alternativi all'Inps; aumento dell'onere per la ricongiunzione dall'Inps ai fondi esclusivi; abrogazione delle disposizioni inerenti il trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all'Inps.
Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla manovra in materia previdenziale.
Tabella, vecchie e nuove decorrenze a confronto
Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici previsti dal 2011
1) Pensioni di vecchiaia e di anzianità
Per le persone che matureranno il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità a partire dal prossimo anno, la decorrenza della pensione non sarà più disciplinata in base al tipo di trattamento (pensione di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione, di anzianità con meno di 40 anni di contributi), ma verrà unificata in una sola finestra, detta "mobile" o a "scorrimento".
Infatti, a partire dall'anno 2011, una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri) e iscritti alla gestione separata (parasubordinati).
Le nuove decorrenze si applicheranno anche per le pensioni con 40 anni di contribuzione. Infatti, contrariamente a quanto inizialmente comunicato dal Governo non è stata prevista la salvaguardia per questi trattamenti. In questi casi, l'attesa è ancora più penalizzante considerato che l'ulteriore contribuzione versata dopo i 40 anni non viene utilizzata ai fini del calcolo della pensione.
Va sottolineato che, così come stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008), nei casi di raggiungimento del 65° anno di età, il divieto di licenziamento nel settore privato è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico. Un'analoga norma di salvaguardia, nel settore pubblico non è prevista, ma è auspicabile che venga tempestivamente definita.
In sede di conversione in legge è stato disposto che le nuove finestre si applicheranno anche alle pensioni di vecchiaia con età previste dagli specifici ordinamenti, quindi anche alle pensioni di "vecchiaia anticipata" (prevista per dipendenti invalidi all'80%, non vedenti, iscritti al fondo Volo, marittimi, minatori, ecc.).
Le nuove decorrenze opereranno anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema di calcolo contributivo. L'impatto sugli uomini, sulle lavoratrici del pubblico impiego (per le quali dal 2012 l'età pensionabile slitterà a 65 anni) e sulle pensioni di vecchiaia totalizzate rischia di essere ancor più penalizzante poiché, andando in pensione a 66 anni (se dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi e parasubordinati o richiedenti pensioni di vecchiaia totalizzate senza diritto autonomo a pensione), la pensione o la quota di pensione da liquidare con il sistema di calcolo contributivo sarà determinata applicando il "coefficiente di trasformazione" previsto per il 65° anno di età. La norma, infatti, non ha previsto da subito di aggiungere alla tabella dei coefficienti, quelli per gli ultrasessantacinquenni (vedi box sui coefficienti).
Per i lavoratori parasubordinati, la legge n. 243/2004 aveva disposto, per gli assicurati presso la gestione separata non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, l'applicazione delle disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti, sia per quanto riguarda i requisiti per il diritto sia per la decorrenza della pensione. Il provvedimento, invece, include anche questi lavoratori nella decorrenza del trattamento pensionistico previsto per gli autonomi (attesa dei 18 mesi).
2) Pensioni derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi (dlgs n. 42/2006)
La norma introduce le decorrenze sulle pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione derivanti dalla totalizzazione, applicando quelle previste per i lavoratori autonomi. La pensione totalizzata decorrerà, quindi, decorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi.
La nuova formulazione, apportata in sede di conversione in legge, specifica che la finestra si applicherà solo a coloro che matureranno i requisiti dal 1° gennaio 2011.
Pertanto, una lavoratrice che perfezionerà i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata (65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) nel mese di marzo 2011, con l'attuale normativa poteva accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011, mentre con la nuova dovrà attendere il 1° ottobre 2012: ben 18 mesi in più e a 66 anni e mezzo di età.
La decorrenza dei lavoratori autonomi è prevista anche quando si totalizzano periodi contributivi versati in fondi o gestioni da lavoro dipendente (ad esempio, Fondo lavoratori dipendenti Inps e Inpdap). In questi casi, una persona che ha svolto solo lavoro dipendente, con contribuzione versata in più fondi, viene equiparata al lavoratore autonomo, con la conseguenza di vedersi aumentare l'attesa che lo separa dalla pensione.
Lavoratori esclusi dall'applicazione della nuova decorrenza
1) Lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31.12.2010
Per i lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31.12.2010, le finestre continueranno ad essere determinate in base alla normativa attualmente vigente, anche se l'uscita si collocherà dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i lavoratori dipendenti, che perfezionano il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna; 61 anni se lavoratrice del pubblico impiego; 65 anni se uomo) o i 40 anni di contribuzione nell'ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile 2011. Invece, i dipendenti che raggiungono "quota 95" nell'ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi ed un'età anagrafica non inferiore a 59 anni) potranno andare in pensione dal 1° luglio 2011.
Allo stesso modo, i lavoratori autonomi, con diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo) o con 40 anni di contribuzione nell'ultimo trimestre del 2010, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio 2011. Invece, gli autonomi che raggiungono "quota 96" nell'ultimo semestre del 2010 (con almeno 35 anni di contributi ed un'età anagrafica non inferiore a 60 anni) potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2012.
Per i lavoratori che maturano i requisiti richiesti per il diritto alla pensione in regime di totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006) entro il 31.12.2010 si applica la normativa in vigore fino alla predetta data: i trattamenti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione totalizzata.
2) Personale della scuola
Per quanto riguarda i dipendenti della scuola, è stato espressamente previsto che rimangono le disposizioni attualmente in vigore. La decorrenza continuerà, quindi, anche dopo il 2010, ad essere fissata all'inizio dell'anno scolastico o accademico (settembre o novembre) nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.
3) Lavoratori in preavviso al 30.6.2010 e che perdono il titolo abilitante
Sono esclusi dalla nuova finestra "mobile" i lavoratori dipendenti:
- con periodo di preavviso in corso alla data del 30.06.2010 che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (es. autisti del trasporto pubblico).
4) Lavoratori in mobilità e in assegno straordinario
Le nuove decorrenze, inoltre, non si applicheranno, nel limite complessivo di 10.000 beneficiari, ai lavoratori:
- in mobilità ordinaria, licenziati da imprese ubicate nelle Aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30.04.2010, con maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.04.2010;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei Fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni che operano per fronteggiare ristrutturazioni e crisi aziendali) alla data del 31.05.2010.
Va precisato che il monitoraggio verrà effettuato dall'Inps, in riferimento al momento di cessazione del rapporto di lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario).
In considerazione della grave crisi occupazionale che ha comportato un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali fa emergere l'inadeguatezza del limite di 10 mila persone, previsto dalla norma. Aver inserito poi, per la prima volta, anche i lavoratori in mobilità lunga, che pure potevano andare in pensione con i vecchi requisiti in virtù di norme precedenti, riduce ulteriormente il numero delle altre tipologie di beneficiari, poiché sono 6.000 i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31.12.2007 (L. n. 296/2006).
Innalzamento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione
1) Aumento età pensionabile delle donne del pubblico impiego dal 2012
La legge n. 102/2009 aveva già innalzato in maniera graduale l'età pensionabile delle dipendenti delle amministrazioni pubbliche a partire dal 2010 (61 anni nel biennio 2010-2011, 62 anni nel biennio 2012-2013, ecc., 65 anni dal 2018).
In sede di conversione, per tali lavoratrici, la legge n. 122/2010, invece, fissa a 65 anni il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2012.
L'aumento dell'età non riguarderà le lavoratrici ancora in servizio che hanno compiuto o compiranno 60 anni entro il 31.12.2009 o 61 anni entro il 31.12.2011 e con i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia. In questi casi è possibile chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione.
Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile si creeranno delle disparità tra chi è nata nel 1950 (61enne nel 2011) e chi invece nell'anno successivo. Infatti, quelle della classe 1951 dovranno aspettare il 2016 e, considerando gli effetti della "finestra mobile" (attesa dei 12 mesi), andranno in pensione di vecchiaia un anno dopo, cioè a 66 anni. L'unica alternativa per le donne di lasciare il lavoro prima è quella di perfezionare i requisiti richiesti per la pensione di anzianità: almeno 35 anni di contribuzione congiuntamente all'età anagrafica minima (compresa la possibilità di usufruire del regime speciale fino al 2015) oppure, 40 anni di contributi, a prescindere dall'età.
2) Aumento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici in relazione alla speranza di vita dal 2015
La legge n. 102/2009 aveva previsto, a decorrere dal 2015, per tutti i lavoratori - privati e pubblici - l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita, accertata dall'Istat.
Oltre all'innalzamento dell'età anagrafica prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, con la legge n. 122 del 2010 è stato disposto, sempre a partire dalla stessa data, l'aumento dell'età e della quota (costituita dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica) richiesti per il diritto alla pensione di anzianità. L'adeguamento riguarderà anche l'età anagrafica richiesta per il diritto all'assegno sociale, attualmente riconosciuto a 65 anni.
Il primo innalzamento non potrà essere superiore a 3 mesi e decorrerà dal 1° gennaio 2015, mentre il secondo partirà dal 1° gennaio 2019. Successivamente l'adeguamento sarà effettuato con cadenza triennale.
L'incremento dei requisiti anagrafici riguarderà tutti, anche quelli che tradizionalmente erano esclusi da questi provvedimenti: donne del pubblico impiego già investite in precedenza dall'aumento dell'età pensionabile, minatori, personale militare, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, ecc., tranne per i lavoratori che perderanno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dell'età.
La norma, così come è stata formulata, rischia di avere delle conseguenze negative soprattutto sui giovani, per i quali sarà difficile fare previsioni sulla effettiva data di accesso alla pensione.
Ricongiunzioni e trasferimenti di contributi
1) Non più gratuita la ricongiunzione della contribuzione dai fondi alternativi all'assicurazione generale obbligatoria Inps
La legge n. 122/2010 ha introdotto, per le domande presentate dal 1° luglio 2010, il pagamento dell'onere per le ricongiunzioni dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, in precedenza effettuate a titolo gratuito.
I lavoratori sono tenuti a pagare le ricongiunzioni dei contributi che si vogliono trasferire dai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovieri), nonché dai Fondi elettrici e telefonici, al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps.
2) Aumento dell'onere per la ricongiunzione della contribuzione dall'Inps ai fondi esclusivi
La legge ha altresì modificato i criteri di determinazione dell'onere di ricongiunzione della contribuzione dall'Inps ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovieri).
Per le domande presentate dal 31 luglio 2010 saranno infatti adottati i coefficienti applicati per il settore privato (aggiornati dal 21 novembre 2007) in luogo dei coefficienti previsti con DM del 1964.
3) Abrogazione del trasferimento gratuito della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all'Inps
Il provvedimento ha abrogato le norme che consentivano il trasferimento gratuito della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici all'Inps.
In particolare, dal 1° luglio 2010, la disposizione è già diventata applicativa per gli iscritti ai Fondi elettrici e telefonici, mentre dal 31 luglio 2010, lo è diventata per gli iscritti ai fondi esclusivi (Inpdap, Ipost, Fondo ferrovie), nonché per i militari in servizio di leva prolungata (costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps). Sono esclusi dalla nuova normativa solo coloro che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore delle modifiche, nonché i dipendenti civili e militari dello Stato (ministeriali) che hanno lasciato il servizio entro il 30.7.2010, anche se non hanno fatto domanda, poiché il trasferimento avviene d'ufficio.
L'abrogazione della costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l'Inps è fortemente penalizzante per le dipendenti pubbliche che vorranno accedere al pensionamento di vecchiaia con i requisiti anagrafici più favorevoli previsti nel settore privato. Queste lavoratrici saranno costrette a ricorrere alla ricongiunzione della contribuzione, ora diventata onerosa. Altrettanto penalizzati saranno tutti i lavoratori che hanno versato la contribuzione in diverse gestioni pensionistiche. Contestualmente, bisognava quindi rivedere anche la normativa sulla totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi (D.Lgs. n. 42/2006) e sulla pensione supplementare, estendendone l'operatività nei casi attualmente non previsti.
a cura di Caterina Di Francesco (Inca Nazionale)