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Pescara, 23/07/2024
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Data: 05/05/2011
Testata giornalistica: Clickmobility
Tpl e affidamenti - L'Autorità garante risponde alla richiesta di parere inviata dalla Regione Abruzzo. In fase transitoria l'AGCM consiglia ricorso ad un terzo soggetto

L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è stato oggetto, a marzo, di una richiesta di parere inoltrata dalla Regione Abruzzo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Una richiesta alla quale ha risposto il presidente dell'Authority Antonio Catricalà consigliando "in una fase transitoria, a fronte di una eventuale difficoltà tecnica ed oggettiva dell'amministrazione regionale a cedere rapidamente e vantaggiosamente le proprie partecipazioni azionarie" il ricorso "ad un soggetto terzo - individuabile anche tra agenzie e soggetti pubblici indipendenti dall'Amministrazione regionale - per la validazione del bando e la gestione della gara".

La risposta, che di seguito pubblichiamo per esteso, è stata pubblicata i giorni scorsi sul bollettino settimanale dell'Autorità, e consiglia un percorso partendo da alcune considerazioni di merito, vediamola nel dettaglio.

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In data 30 marzo 2011 la Regione Abruzzo ha inviato una richiesta di parere relativa al rischio che l'indizione di una gara per l'affidamento dei servizi regionali di TPL possa dar luogo ad un conflitto di ruolo dell'ente appaltante, stante la circostanza per cui lo stesso detiene la quasi totalità del capitale sociale delle tre principali imprese di TPL attive sul territorio regionale.
In particolare, la Regione Abruzzo chiede di chiarire se, sulla base degli orientamenti dell'Autorità, il conflitto di ruolo della Regione nel caso di bando di gara per l'affidamento dei servizi di TPL possa dar luogo, di per sé, ad una illegittimità o nullità del bando di gara medesimo.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere alcune considerazioni in merito alle questioni sollevate nella richiesta di parere, limitatamente agli aspetti di natura concorrenziale, al fine di evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al difficile processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Nei suoi numerosi interventi in materia, l'Autorità ha sempre stigmatizzato il conflitto di ruoli in capo all'ente appaltante, in quanto potenzialmente suscettibile di alterare il confronto concorrenziale in sede di gara, favorendo i soggetti da esso partecipati 1.
Pertanto, anche in questa occasione, l'Autorità auspica che si trovi rapidamente una soluzione appropriata per tali problemi.

Tuttavia, in una fase transitoria, a fronte di una eventuale difficoltà tecnica ed oggettiva dell'amministrazione regionale a cedere rapidamente e vantaggiosamente le proprie partecipazioni azionarie, senza causare un pregiudizio alle proprie aziende, il rischio di favorire le proprie controllate a danno di altri partecipanti può essere comunque minimizzato con il ricorso ad un soggetto terzo - individuabile anche tra agenzie e soggetti pubblici indipendenti dall'Amministrazione regionale - per la validazione del bando e la gestione della gara.

Tale soluzione dovrebbe consentire la verifica della correttezza dei requisiti tecnici e finanziari del bando di gara e del peso loro attribuito, affinché non siano formulati in maniera discriminatoria, per agevolare le società che già operano sul territorio, ma siano tali da assicurare - pur nel rispetto degli standard minimi di qualità ed affidabilità del servizio, nonché di solidità economica degli operatori - la più ampia partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La medesima considerazione vale per le successive fasi di svolgimento e aggiudicazione della gara, laddove il ricorso ad un soggetto terzo dovrebbe garantire il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento che normalmente caratterizzano il funzionamento della pubblica amministrazione.
L'Autorità auspica che le considerazioni svolte possano contribuire alla realizzazione di un mercato del TPL effettivamente aperto alla libera concorrenza, attraverso un aumento del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, in cui siano minimizzati i rischi di alterazione del confronto competitivo, anche in situazioni di conflitto di ruolo tra ente appaltante e soggetto proprietario delle società partecipanti alle gare.

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