Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 di giovedì 12 maggio il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 relativo alle Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
Il provvedimento accorpa tre decreti che in origine dovevano viaggiare separatamente: quello sulla fiscalità delle Regioni, quello sul fisco delle Province e quello sui costi standard di Aziende sanitarie locali e ospedali.
Il testo si compone di 41 articoli (nello schema iniziale erano solo 27).
Il decreto mette nero su bianco gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle Regioni lo scorso 24 marzo sull'ulteriore reintegro delle risorse per il trasporto pubblico locale.
Ad entrare nel merito è l'articolo 40, dedicato appunto al trasporto pubblico locale, vediamolo.
1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche', in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilita' e rendicontabilita' delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.
2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine al concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresi' il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a statuto
ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 220 del 2010. Il reintegro e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della medesima legge n. 220 del 2010.
3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della citata legge n. 220 del 2010, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.
Di tpl si parla anche in altri punti del decreto.
Ad esempio nel comma 4 dell'articolo 8 che cita "A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, e' soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.
Ma anche nell'articolo 32, comma 4 (ex articolo 24-ter, comma 3-bis) "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, adecorrere dal 2012 - si legge - lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità epermanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.
Ed ancora nell'articolo 17 dedicato a "Tributi propri connessi al trasporto su gomma".