La mancata proroga del termine ultimo per l'assegnazione con gara dei servizi di trasporto pubblico e la conseguente scadenza del periodo transitorio, aprono una serie di interrogativi, sotto il profilo normativo, per le Regioni e i Comuni che non hanno dato attuazione alle leggi vigenti e per le aziende titolari di affidamenti diretti e/o concessioni.
Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 422/1997, come modificato dalla Finanziaria 2006 e dal Milleproroghe dello scorso anno fissa la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2006. Le Regioni potevano disporre un'ulteriore proroga di due anni (comma 3-ter) nel caso a) le aziende partecipate da Regioni o Enti locali avessero provveduto entro la fine dello scorso anno a cedere, mediante procedure a evidenza pubblica, «almeno il 20% del capitale sociale, ovvero almeno il 20% dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili» e b) avessero «dato luogo a un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di Tpl nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario di cui siano socie almeno due società affidatarie di sevizio. Le società interessate devono operare nella medesima regione ovvero in bacini di traffico contigui». Questa seconda strada è stata scelta sia dal Veneto, con la costituzione del consorzio Stiv, che dalla Calabria.
Che succede ai contratti di servizio? Questa la domanda che si pone per le imprese titolari di contratti scaduti. Secondo una nota inviata dall'Anav ai propri associati «è pacifico che la mancanza di una proroga tecnica disposta dalle istituzioni che non hanno bandito le gare, non può giustificare l'interruzione di un pubblico servizio espletato a garanzia del diritto alla mobilità costituzionalmente sancito». Sarebbe preferibile. comunque, continua Anav, che le Regioni provvedessero a una «proroga tecnica» sufficiente a predisporre gli adempimenti propedeutici alle gare. Proroga per ora prevista da Lazio e Veneto.
Che succede alle aziende che operano in affidamento diretto? Secondo il comma 3-sexies avevano l'obbligo di mettere a gara entro il 31 dicembre 2006 il 20% dei servizi eserciti a società private. Procedura che nessuno ha seguito a partire dal Comune di Roma, dove Trambus e Metro hanno avuto contratti in house che scadono nel 2011. Anche perchè nessuna sanzione è prevista a carico di Regioni, Comuni e aziende inadempienti. Resta un ulteriore quesito: dovendo necessariamente far uso di una proroga le aziende che non hanno vinto gare devono applicare il comma 3-ter-b) e mettere all'asta il 20% del servizio del capitale? Eventualità rafforzata proprio. dal 3-sexies. In ogni caso le aziende titolari di affidamenti diretti non possono partecipare agli appalti banditi sul resto del territorio nazionale (comma 3-sep-ties).
Chi partecipa al primo giro di gare? Sia Anav che Asstra, interpretando le disposizioni vigenti e con riferimento a una sentenza del Tar Lombardia, sostengono che le aziende in affidamento diretto possono partecipare «solo» alla prima gara indetta per l'aggiudicazione dei servizi da loro stesse gestiti.
L'emendamento delle Regioni. Il coordinatore Ennio Cascetta ha chiesto al Presidente del Consiglio, con una lettera datata 28 dicembre 2006, di presentare come Governo un emendamento al Milleproroghe che prolunghi il periodo transitorio di ben due anni, al 31 dicembre 2008, e cancelli i commi 3-sexies e 3-septies. Chiaro dove si voglia andare a parare.