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Pescara, 25/11/2024
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Data: 03/04/2013
Testata giornalistica: cityrumors.it
Svaniti in sordina i tagli ai super stipendi dei manager dei trasporti. Svuotato negli effetti l'art. 67 della Legge Regionale 1/2011

L'art. 67 della Legge Regionale 1/2011, allo scopo di estendere le misure di stabilizzazione finanziaria previste dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 31 luglio 2010, n. 122, aveva previsto che ai Manager delle società aventi ad oggetto lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e di cui la Regione Abruzzo è socio unico (Arpa, Gtm e Sangritana) si applicassero le seguenti disposizioni contenute espressamente al punto 2 comma c):

"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
i trattamenti economici complessivi spettanti al direttore e ai dirigenti, qualora superiori a 90.000,00 € lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000,00 €, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000,00 €. In ogni caso a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000,00 € lordi annui"

I contenuti di detta norma indirizzati a ridimensionare stipendi di manager pubblici non più sostenibili dalla collettività in un chiaro contesto di crisi, sono state più volte messi in rilievo dal Presidente Gianni Chiodi e dallo stesso Assessore ai trasporti Giandonato Morra, quali esempi virtuosi e di buona politica.

LA DOCCIA FREDDA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
- Una sentenza della Corte Costituzionale, la 223 dell'8/10/2012 4) ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del
2010, proprio nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche ... superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Stiamo parlando dello stesso provvedimento che è stato poi recepito nell'art. 67 della citata Legge Regionale

NON SI E' PERSO TEMPO NEL RIPRISTINARE I SUPER STIPENDI
- Sembrerebbe che la Sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale non sia passata affatto inosservata tra i Dirigenti delle Imprese di trasporto di proprietà della Regione Abruzzo e sembrerebbe, altresì, che gli stessi non abbiano perso tempo a richiedere l'immediato ripristino, con effetto retroattivo, del trattamento economico originario privo della decurtazione che il Presidente Chiodi e l'intero Consiglio Regionale avevano votato all'unanimità nell'ultima seduta dell'anno 2010.

I BENEFICIARI SONO GLI STESSI DIRIGENTI CHE SI AFFANNANO A CHIEDERE SACRIFICI AI LAVORATORI IN NOME DELLA PRODUTTIVITA' - In un contesto nel quale, in nome di una maggiore produttività, si continuano a chiedere sacrifici ai lavoratori dei trasporto locale, i quali - è bene ricordare - hanno il proprio salario fermo da un contratto scaduto nel 2007 e non rinnovato, i Dirigenti delle aziende di trasporti non hanno esitato nemmeno un istante e con il massimo riserbo, a pretendere l'immediata applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale, ripristinando un salario notoriamente elevato come riconosciuto dallo stesso Legislatore

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