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Pescara, 25/11/2024
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Data: 20/01/2014
Testata giornalistica: Il Messaggero
Mini-Imu e Tares, è ancora caos: per le sviste formali niente sanzioni

Lo ha comunicato perché consapevole dei ritardi nell’invio dei bollettini precompilati a 1,5 milioni di cittadini (e ancora in queste ore a migliaia ne sono privi). E dopo? Dopo comincia un’altra partita.
Una distinzione va fatta tra gli errori puramente formali e il caso di mancato o insufficiente versamento. Nella prima ipotesi (ad esempio un codice tributo non esatto, oppure una casella barrata male come quella della rateazione, o ancora l’anno a cui il tributo si riferisce) il contribuente potrebbe in teoria presentare un’istanza di rettifica ma con tutta probabilità non ci saranno conseguenze: comunque non sono previste sanzioni.
IL CASO DELLA TARIFFA
Cosa succede invece se non si paga o non si paga tutto? La tassa sui rifiuti gestita dall’azienda municipale è una tariffa e le norme relative ai ritardi di pagamento e agli errori sono differenti rispetto a quelle che regolano le violazioni sulle imposte. In breve, dal 25 gennaio ogni giorno di ritardo sul versamento della Tares verrà sanzionato con l’1% giornaliero calcolato sulla tariffa da versare. In aggiunta, verrà applicato un interesse del 2,5% parametrato al tasso di riferimento annuale. Trascorso un anno il contribuente è esposto al rischio di vedersi recapitare una notifica municipale. In quel caso, se salda l’imposta prima dei 15 giorni di ritardo, dovrà versare il 2% di sanzione per ogni giorno di mancato pagamento. Il che vuol dire, ad esempio, che nel giro di due settimane la tariffa originaria si rivaluta del 30%. Con il carico degli interessi legali a corredo.
Occorre ricordare che se il contribuente potrà dimostrare di non aver ricevuto alcuna comunicazione in tempo ritardando per questa ragione il pagamento, non potrà in alcun modo essere sottoposto a prelievi aggiuntivi. In questo è chiarissimo lo Statuto del contribuente: «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente se questo si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa».
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Questa clausola di salvaguardia della buona fede dei cittadini, ai quali resta però l’onere di dimostrare che le cose stanno così, vale ovviamente anche per la mini Imu. Le cui violazioni vengono punite in maniera diversa rispetto alle tariffe. In caso di ritardato versamento si può riparare attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso.
In caso di pagamento di quanto dovuto caso entro 15 giorni dalla chiusura dei termini scatta una sanzione pari allo 0,2% al giorno. Quando il versamento viene effettuato entro i 30 giorni successivi si applica una sanzione del 3% giornaliero. Infine, c’è il ravvedimento lungo, entro un anno dall'omissione o dall'errore, e prevede una sanzione ridotta pari al 3,75%. Passato un anno, la pratica passa in mano all’agente della riscossione. In caso di errore nei versamenti (si paga nei tempi ma meno del dovuto ) si dovrà versare la differenza più un interesse del 2,5% su base annua.

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