PESCARA Per uscire dall’impasse scatenato dalla nota del governatore Chiodi, inviata lo scorso 24 marzo a sindaci e Asl, con la quale gli studi medici privati sono esonerati dall’obbligo di abbattere le barriere architettoniche, la Regione annuncia un incontro, il 29 aprile, con i sindacati dei medici e le associazioni dei disabili. All’indomani della protesta organizzata da Carrozzine determinate, il sub commissario regionale alla Sanità Giuseppe Zuccatelli apre al dialogo. «Mai le nostre azioni hanno avuto l’intento di discriminare coloro che si trovano in una condizione di disabilità – ha detto Zuccatelli –. Il nostro impegno è individuare una soluzione che sia accolta da entrambe le parti». Già, perché sul problema delle barriere architettoniche tra disabili e medici le distanze sono ampie. Secondo Silvio Basile, il presidente regionale dello Smi, Sindacato dei medici italiani, lo studio medico è una struttura privata sulla quale vige solo il criterio dell’abitabilità e, in quanto tale, vi non sussisterebbe l’obbligo di eliminare le barriere. Per di più, lo Smi aveva chiesto un provvedimento mirato da parte del governatore, sostenendo che un eventuale obbligo di abbattere le barriere avrebbe creato «tutta una serie di problemi». Tra questi, precisa Basile, «perdere la capillarità sul territorio, soprattutto nei paesi più piccoli». Il sindacato dei medici spera di vincere la battaglia durante la procedura di conciliazione con la Regione mediata dal prefetto dell’Aquila, in atto da qualche giorno. Dall’altro fronte, invece, per i disabili il la circolare di Chiodi «viola le norme più elementari in materia di accessibilità».
«L’interpretazione che io ho firmato mi è stata fornita giuridicamente dagli addetti ai lavori, si tratta solo di un’interpretazione delle norme», aveva provato a spiegare il governatore nonché commissario ad acta per la Sanità Gianni Chiodi. Ma i disabili non ci stanno e vagliano una sentenza del Tar di Sicilia, la n° 9199 del 5 agosto 2010. L’ordinanza chiarisce un punto importante sulla «sussistenza o meno dell’eliminazione delle barriere negli studi di medicina generale convenzionati». Vincolo che i sindacati di categoria avevano sempre respinto in conformità a due criteri: il primo riguarda il carattere privato degli studi; il secondo, invece, l’assenza di ogni indicazione in merito all’interno dell’Accordo nazionale stipulato con il Ministero della Salute, che definisce i requisiti per l’idoneità degli studi medici. La sentenza del Tar siciliano spazza via qualsiasi dubbio in merito e precisa che gli studi di medicina generale, «poiché destinati allo svolgimento di un servizio pubblico» vanno considerati locali aperti al pubblico e sottoposti quindi all’obbligo di abbattimento delle barriere. Si precisa inoltre che gli accordi collettivi stipulati non sono idonei a regolare il problema dell’accessibilità, che spetta invece alla legge. In altre parole, le leggi vengono prima degli accordi e al momento non esiste alcuna normativa che sconfessi l’obbligo di abbattere le barriere. La battaglia continua.