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Pescara, 24/11/2024
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Data: 15/06/2014
Testata giornalistica: Il Centro
Autista arrestato per marijuana, il giudice annulla il licenziamento. L’Arpa lo manda via dopo il patteggiamento, ma l’uomo vince il ricorso al tribunale del lavoro grazie al pronunciamento della Corte costituzionale sulla differenza tra droghe leggere e pesanti

TERAMO Questione di tempi. Perchè coincidenze significative possono cambiare il corso degli eventi. Anche nelle aule di tribunale. E allora ecco un giudice del lavoro reintegrare l’incensurato autista di bus licenziato dall’Arpa in seguito all’arresto e al patteggiamento per 15 piantine di marijuana dopo che la Corte costituzionale (prima) e la Cassazione (dopo) hanno bocciato la legge Giovanardi-Fini che equiparava droghe leggere e pesanti. Scrive il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani: «Deve ritenersi ridimensionata la portata oggettiva del fatto ascrittogli nel procedimento penale, siccome riferito alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale». Il provvedimento di licenziamento era stato adottato dall’azienda, così si legge nella sentenza, «dopo la compromissione del vincolo fiduciario che impediva la prosecuzione del rapporto di lavoro, in relazione agli aspetti concreti del comportamento considerato, afferenti alla natura e qualità dello specifico rapporto, stanti la delicatezza delle mansioni affidate, i profili di grave pericolo per l’incolumità dei passeggeri, l’esigenza di continua attenzione da prestarsi al dipendente nell’esercizio delle mansioni di competenza, la responsabilità aggravata dell’azienda per eventuali accadimenti negativi conseguenti a tale situazione e l’immanente lesività dell’immagine imprenditoriale della società e il danno in concreto ad essa cagionato dal lavoratore». Ma Marcheggiani, nel dichiarare illegittimo il licenziamento e nell’ordinare il reintegro del lavoratore (assistito dall’avvocato Fabrizio Silvani), scrive: «Lo stigma sociale conseguente alla condanna penale è comunque ridimensionato nei confronti di quanti siano stati trovati colpevoli di fatti illeciti concernenti sostanza stupefacenti non comprese tra le cosiddette droghe pesanti, ovviamente non ricorrendo ipotesi di particolare gravità del fatto. A ciò deve aggiungersi che, nel caso concreto, è stata riconosciuta in sede penale la sussistenza dell’ipotesi di lieve entità, in considerazione del modesto numero di piantine di marijuana rinvenute. Sul piano della valutazione oggettiva di gravità non è poi priva di rilievo la circostanza dell’aver il gip, su richiesta del pm, autorizzato il ricorrente ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari subito dopo l’applicazione della misura cautelare, al fine di consentirgli la prosecuzione dell’attività lavorativa di conducente di autobus di linea.Il profilo temporale dei fatti rispetto a quello contestato come mancanza tale da giustificare il licenziamento in tronco consente, in ogni caso, di ritenere che l’ipotesi di uso personale delle sostanze stupefacenti avrebbe dovuto condurre l’azienda ad altri specifici controlli la cui mancata effettuazione denota, in definitiva, l’esclusione da parte della stessa di motivi di allarme collegati alla protrazione dell’esercizio delle mansioni di guida affidate al dipendente». La battaglia si sposta in appello.

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