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Pescara, 24/11/2024
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Data: 09/10/2014
Testata giornalistica: Il Messaggero
Le norme. Meno precariato, reintegro solo in casi gravi. Licenziamenti disciplinari, paletti stretti per la riassunzione. Indennizzo per gli altri

ROMA Il copione è stato rispettato. O quasi. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti, dopo una prima interruzione dei lavori dovuta alle proteste delle opposizioni, ha preferito non terminare il suo discorso ma depositare agli atti il testo dell’intervento, che di fatto costituisce il recinto entro il quale dovranno essere attuati i punti più delicati della delega sul lavoro. A cominciare proprio dall’articolo 18. «Il governo», si legge nel testo, «intende modificare il regime del reintegro così come previsto dall’articolo 18, modificato dalla legge n. 92/2012, eliminandolo per i licenziamenti economici e sostituendolo con un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità». Subito a seguire il passaggio più delicato. «Contestualmente», spiega il documento, «sarà prevista la possibilità del reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare particolarmente gravi, previa qualificazione specifica della fattispecie. Per le situazioni diverse sarà previsto un indennizzo economico definito e certo». Partiamo da cosa non cambia: i licenziamenti discriminatori. Per questi il giudice, nel caso in cui dovesse riconoscere le ragioni del lavoratore, dovrà imporre il reintegro nel posto di lavoro. Quello che cambia, invece, è la disciplina dei licenziamenti «disciplinari» e quelli economici. Per i primi il reintegro, secondo l’impegno di Poletti, sarà previsto solo per quelli ingiustificati più gravi. Già oggi la legge Fornero prevede solo due casi di reintegro per i licenziamenti disciplinari ingiustificati. Innanzitutto quando il fatto di cui è accusato il lavoratore non è stato commesso. L’esempio è quello dell’accusa di furto e il giudice riconosce innocente il lavoratore.
LE FATTISPECIE
Il secondo caso è quello in cui il lavoratore ha effettivamente commesso il fatto, ma si tratta di un comportamento che i contratti di lavoro puniscono con una sanzione meno grave del licenziamento. Con le nuove norme nel primo caso il reintegro rimarrebbe, mentre nel secondo caso ci sarebbe una «tipizzazione», un elenco di condotte per le quali il reintegro sarebbe sostituito a richiesta del datore di lavoro con un indennizzo. Un compenso, quest’ultimo, che sarebbe rafforzato rispetto a quello dei licenziamenti economici. Per questi ultimi, infine, sarà eliminata l’ultima causa di reintegro rimasta: quella per «manifesta insussistenza» dei motivi economici. Ovviamente il passaggio sull’articolo 18 è solo un pezzo della delega. L’obiettivo del governo, ha spiegato Poletti, è quello di rendere il contratto a tutele crescenti quello prevalente. Per farlo, nei decreti delegati, il governo seguirà una doppia strada. La prima sarà quella della convenienza. Il contratto a tutele crescenti sarà reso più conveniente «in termini di oneri diretti e indiretti». Lo scopo è concentrare il taglio del cuneo su chi utilizza questo strumento per renderlo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratti. Questi ultimi, ha confermato Poletti, avranno un «drastico» riordino. Le forme che danno luogo ad abusi e quelle precarizzanti, a cominciare dai co.co.pro, saranno abolite.

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