ABRUZZO. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale che autorizza la ricapitalizzazione della Saga, società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara, per 5,3 milioni di euro. La decisione è contenuta nella sentenza 249/2014 dello scorso 3 novembre, depositata oggi.
Nonostante la mancata impugnazione da parte del governo Renzi, nell'esaminare la questione di costituzionalità di una precedente legge regionale che attribuiva un contributo per il piano marketing alla struttura, per correlazione la Consulta ha esaminato anche la più recente norma che aveva cambiato la natura da contributo ad aumento di capitale della Saga, la 34/2014.
I giudici delle leggi hanno evidenziato lo stesso difetto delle precedenti cui si era cercato vanamente di ovviare: violazione della normativa sugli aiuti di Stato.
La bocciatura comporta la cancellazione della legge e il venir meno della copertura finanziaria a un aumento già in corso e deliberato dall'assemblea dei soci, in particolare dal socio di maggioranza, la Regione Abruzzo. L'ente ora non potrà trasferire le risorse e se lo avesse già fatto dovrà recuperarle.
La Corte Costituzionale è dunque costretta a ripetersi ribadendo che «la norma impugnata preved[e] un’agevolazione in astratto riconducibile alla categoria degli aiuti di Stato. (…) Per quel che concerne l’ammontare dell’agevolazione attribuita all’aeroporto d’Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l’intervento può essere qualificato “de minimis” e, conseguentemente, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea. Infine, sotto il profilo dell’accertamento se il soggetto pubblico conferente l’aiuto abbia rispettato adempimenti e procedure finalizzate alla previa verifica di competenza della Commissione europea – accertamento di spettanza del giudice nazionale – risulta di palmare evidenza che la Regione Abruzzo ha adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione».
Dunque vengono dichiarati illegittimi gli articoli:
- art. 38 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013);
- l’art. 7 della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14, recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n. 5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.»;
- l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14).