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Pescara, 24/11/2024
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Data: 19/11/2014
Testata giornalistica: Il Centro
Gomme da neve, multe non valide se sulle strade mancano i cartelli. Le sanzioni da 41 euro a rischio annullamento, i controlli sulle dotazioni invernali non partono

Il Codice della strada: l’ordinanza è in vigore ma servono i segnali agli ingressi di Pescara

PESCARA Le multe per il mancato uso delle gomme da neve a Pescara, a partire dallo scorso 15 novembre, non sono valide se agli ingressi della città mancano i cartelli. È quanto afferma il Codice della strada: le multe, a partire da 41 euro, potrebbero essere impugnate e annullate. E i cartelli, per ora, non ci sono. A sollevare il caso sono i lettori del Centro: l’ordinanza firmata dal sindaco Pd Marco Alessandrini prevede l’obbligo di circolare anche in città, dal 15 novembre scorso e fino al 15 aprile prossimo, con automobili equipaggiate o con gomme antineve o con le catene a bordo. Ma l’ordinanza non può essere applicata se manca la segnaletica informativa sulle strade, cioè i cartelli blu con scritto «obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo» e il periodo di tempo interessato. L’ordinanza è comunque in vigore: non che siano già stati messi in atto dei servizi speciali per stanare i trasgressori, come ha spiegato nei giorni scorsi la polizia municipale, ma in caso di un sinistro e di un controllo del mezzo da parte delle forze dell’ordine, potrebbe scattare la sanzione. Una violazione che in città potrebbe comportare, al minimo, un verbale da 41 euro. Verso il quale, però, qualcuno potrebbe intentare un ricorso addebitando l’invalidità della multa alla mancanza di segnali stradali posti agli ingressi. La legge, in proposito, sembra non lasciare dubbi. Nel decreto legislativo 285 del 30 aprile, al comma 1, lettera a, dell’articolo 7, si legge che «nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell’articolo 6, commi 1, 2 e 4». E infatti, «si può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio». E dunque, se l’ordinanza sindacale è del tutto legittima, secondo gli articoli 6 e 7 del Codice della strada emanato nel 1992, è altrettanto evidente che nel regolamento di esecuzione è riportato che l’obbligo di gomme invernali o catene a bordo deve essere reso noto dalla segnaletica stradale verticale. Insomma, pare di capire, all’ordinanza si devono accompagnare anche i segnali stradali che la comunichino. E cosa si rischia, in caso di inadempimento? In città, come detto, minimo 41 euro, mentre fuori si parte da 84. Ma non solo. In caso di violazione viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. In caso di mancanza di rispetto dell’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

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