TERAMO Un altro licenziamento annullato alla Fratarcangeli, la ditta che gestisce (lo farà fino a dicembre) il servizio di scuolabus per conto del Comune di Teramo. Dopo la sentenza del 30 ottobre scorso, con cui il giudice del lavoro ha reintegrato un’assistente di scuolabus e rappresentante sindacale della Cgil (leggi l'articolo del 6 novembre 2014), licenziata ingiustamente, un altro sindacalista della Cgil, Alberto Maiorani, difeso dall’avvocato Renzo Di Sabatino, è stato reintegrato perché il giudice non ha riconosciuto la giusta causa. Il sindacalista era stato licenziato perché accusato di aver danneggiato l’azienda diffondendo fotografia che documentavano il pessimo stato dei mezzi utilizzati per il trasporto scolastico; inoltre aveva avuto una discussione molto accesa con un dirigente della ditta. Il giudice oltre ad annullare il licenziamento ha disposto un risarcimento pari a 12 mensilità con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. L’azienda inoltre dovrà regolarizzare la sua posizione contributiva con il versamento degli oneri previdenziali per l’intero periodo in cui è stato fuori dal lavoro. «Questi due provvedimenti», si legge in una nota della Cgil a firma di Luigi Scaccialepre e Davide Di Sabatino, «che ristabiliscono la verità dei fatti e ripristinano la legalità e la civiltà all’interno del rapporto di lavoro nel servizio gestito dalla Fratarcangeli, sono un segnale altrettanto forte e chiaro per gli amministratori del Comune di Teramo, i quali, impegnati in questi giorni nella definizione del nuovo bando di gara per l’assegnazione del servizio, devono necessariamente collocare al primo posto dei requisiti del bando la qualità del servizio, la sicurezza dello stesso, ma anche la continuità lavorativa e le garanzie per i lavoratori oggi impegnati in questi servizi. Per quest’ultimo aspetto, le organizzazioni sindacali hanno già chiesto un incontro urgente al sindaco Brucchi e all’assessore Romanelli, una richiesta che ad oggi non ha avuto ancora risposta». La Cgil, inoltre, fa notare che le due sentenze «riconoscono la validità e la giustezza dell’articolo 18, il quale, in assenza di un giustificato motivo per il licenziamento, rende operante la reintegra sul posto di lavoro e il risarcimento dei danni subiti».