ROMA Addio a cocopro e a cococo. Sì ai licenziamenti collettivi, nasce il nuovo Naspi, apprendistato con modello duale, contratti a termine rinnovabili per massimo cinque volte. Oltre tre ore di consiglio dei ministri hanno permesso di licenziare i due decreti attuativi del jobs act. Licenziamenti. La regola generale, in caso di licenziamento illegittimo, sarà l’indennizzo monetario crescente, in base all’anzianità di servizio (con un tetto a 24 mensilità). Il reintegro nel posto di lavoro rimane solo per i licenziamenti nulli, discriminatori e in una fattispecie limitata dei licenziamenti disciplinari (quando cioè il fatto materiale contestato è insussistente, senza alcuna valutazione sulla sproporzione del licenziamento). Non è stato accolto alcun rinvio sui licenziamenti collettivi (fino a 5 dipendenti). Mansioni. Le imprese, in via unilaterale, potranno variare le mansioni di un lavoratore in tutti i casi di «modifica degli assetti organizzativi». Se si percorrerà questa strada, l’attribuzione unilaterale a nuove mansioni non potrà scendere «sotto un livello di inquadramento» e non dovrà comportare «modifiche alla retribuzione in godimento» al momento del cambio dell’incarico. Sarà possibile modificare anche le mansioni fissate in accordi sindacali specifici con tre motivazioni: «mantenimento dell’occupazione» (in sostanza per evitare il licenziamento), per «acquisire nuove professionalità» o per «conciliare al meglio vita e lavoro». Nuova Aspi. Ok definitivo anche per i nuovi ammortizzatori sociali: parte la sperimentazione del “Dis-Coll”, cioè l’indennità di disoccupazione per i collaboratori che hanno almeno 3 mesi di contributi versati. Si tratta di un meccanismo che sarà sperimentato solo per il 2015, avrà una durata pari alla metà dei mesi di versamento e potrà arrivare ad un massimo di sei mesi. L’altra novità è la “Naspi” (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) l’assegno di disoccupazione universale che scatta da maggio e che, rispetto all’Aspi durerà più a lungo. Il sussidio sarà pari alla metà dei periodi contributivi degli ultimi 4 anni, in pratica potrà arrivare al massimo a 24 mesi ma nel 2017 potrebbe scendere a 18 mesi. Aboliti co.co.co e co.co.pro. Dal momento in cui il governo varerà il decreto attuativo sulle tipologie contrattuali non sarà più possibile sottoscrivere nuovi contratti di collaborazione a progetto. Quelli in essere, invece, potranno essere trasformati in rapporto di lavoro subordinato, dal 1 gennaio 2016, nel caso mascherino, in realtà, un rapporto di lavoro dipendente. Le due sigle che hanno accompagnato al lavoro almeno tre generazioni di italiani stanno, quindi, per andare definitivamente in soffitta. Di certo, gli ultimi dati disponibili sul numero delle collaborazioni a progetto (relativi a fine 2013), nell’elaborazione di Datagiovani, parlano di uno stock di 502.834 lavoratori occupati con questa tipologia contrattuale, con un reddito annuo medio di poco più di 10.000 euro. I collaboratori a progetto, pur essendo diminuiti di oltre il 22% in un anno (-145 mila lavoratori), costituiscono il 40% circa del totale dei rapporti di lavoro parasubordinato (stessa quota della tipologia che per la prima volta supera i co.co.pro., ovvero gli amministratori e sindaci di società). Gli unici rapporti parasubordinati che hanno mostrato una dato di crescita sono stati infatti i dottori e gli assegnisti di ricerca universitari (+3,1%), i medici in formazione specialistica (+3,9%), i collaboratori occasionali (+5,7%) e i venditori porta a porta (+3,8%). In diminuzione consistente risultano anche i rapporti di collaborazione presso la Pa (-12,2%) e gli associati in partecipazione (-18%). Sopravviveranno, quindi solo le collaborazioni autonome e le vere partite Iva (per quelle deboli saranno estesi alcuni istituti del lavoro subordinato come le protezioni per maternità e malattia e tempi certi nei pagamenti). Apprendistato. Sul fronte apprendistato, si unificano il 1° e 3° livello (per la qualifica, il diploma professionale e di scuola superiore), sulla base del modello duale tedesco. Vengono cancellati associazione in partecipazione e jobssharing, mentre per lo staff leasing si profila la cancellazione delle causali. Part-time. Nessuna novità per i contratti a termine, resta confermato il tetto massimo di durata di 36 mesi, comprensivo di 5 proroghe ma è stata estesa alle gravi patologie (non solo oncologiche) il diritto al passaggio al contratto a termine orizzontale o verticale. Sui contratti di ricollocazione è prevista una estensione della platea a tutti i disoccupati. Il valore dei voucher è stato portato da 5.000 a 7.000 euro con il divieto, però, di utilizzo negli appalti. I congedi parentali vengono portati da 3 a 6 anni mantenendo la retribuzione al 30% come è oggi.