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Data: 21/02/2015
Testata giornalistica: Clickmobility
Rimborso IVA sul tpl: la circolare sui termini per presentare i modelli

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali ha emanato la circolare n. 1 del 9 febbraio 2015 sul "Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale"

Modello B da trasmettere entro il 28 febbraio in mancanza niente corresponsione della prima rata. Modello B1 da presentare entro il 30 aprile in mancanza perdita del contributo e recupero rata anno precedente

Nella circolare si precisa che l’articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell’IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.



In applicazione di tale disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministero delle Finanze e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2001, n. 3, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo (a decorrere dall’anno 1999) ed approvate le relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre.



Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto applicativo del 22 dicembre 2000, l’erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell’Interno in favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane e delle comunità montane, ad eccezione di quelli delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.



A partire dall’anno 2011, l’insieme degli enti individuati dalle richiamate disposizioni, quali potenziali beneficiari del contributo in esame, è stato ridisegnato a seguito dell’introduzione della normativa in materia di Federalismo Fiscale che ha comportato la fiscalizzazione del contributo nei confronti sia dei comuni che delle province delle regioni a statuto ordinario nonché per le pronunce del supremo organo di giustizia amministrativa che hanno riguardato i consorzi.



Enti locali che possono presentare le certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione



Possono presentare al Ministero dell’Interno il modello “B”, relativo ai maggiori oneri derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 44, che si presume di sostenere nell’anno 2015, i seguenti enti:



unioni di comuni;
consorzi;
comunità montane
province della Sardegna.



La certificazione di cui al modello “B” riportato nel decreto attuativo del 22 dicembre 2000, deve essere prodotta entro il termine del 28 febbraio 2015.



Restano in ogni caso esclusi dalla presentazione le province (liberi consorzi comunali per la Regione Siciliana), i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, i consorzi e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.



Come già chiarito con circolare F.L. 1/2014 del 5 febbraio 2014, resta fissato al 30 aprile 2015 il termine ultimo per presentare il modello “B1” relativo al dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico nell’anno 2014.



Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni



La tardiva o mancata presentazione del modello “B” entro il termine del 28 febbraio 2015, comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2015, della prima rata, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000, relative all’anno 2015.



La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e determina il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata eventualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.



La mancata presentazione entro il termine del 28 febbraio 2015 del modello “B” non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l’assegnazione del trasferimento erariale concernente l’anno 2015, il modello “B1” entro il 30 aprile 2016.



Gli enti dovranno trasmettere le predette certificazioni alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente per territorio.



Per il rispetto dei predetti termini verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita).



Adempimenti delle Prefetture-UTG



Le Prefetture-UTG dovranno acquisire in banca dati i certificati dagli enti locali, utilizzando l’apposita procedura attivabile dall’intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato.

A tali fini la procedura informatica prevede l’acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d’arrivo (se consegnata a mano), o quella del timbro postale (se spedita).

Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme spettanti ai singoli enti richiedenti.



L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si chiarisce, ha finalità esclusivamente conoscitiva, deve essere notificata all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale.



Da ultimo nella circolare si ribadisce, che la mancata presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’assegnazione del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.



La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture-UTG non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.



Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.


Dopo l’acquisizione delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, la Direzione Centrale, con la collaborazione di codeste Prefetture-UTG territorialmente competenti, valuterà l’opportunità di effettuare a campione una verifica delle stesse.

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