ROMA Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ieri entrano in vigore i primi due decreti legislativi del jobs act che istituiscono il contratto a tutele crescenti e i nuovi ammortizzatori sociali (Naspi e Asdi). Da oggi debutta quindi il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che segna la fine dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: per i neoassunti la regola generale diventa l’indennizzo crescente (in base all’anzianità di servizio) al posto del reintegro. Nei casi in cui non ricorrano gli estremi per il licenziamento economico di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, il giudice dichiara la cessazione del rapporto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione, con un tetto minimo di 4 e massimo di 24 mensilità (mentre per le Pmi restano le regole attuali: l’indennizzo cresce di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità). La stessa disciplina si applica per i licenziamenti disciplinari, ma rimane in vigore la possibilità di ricorrere al giudice nel caso che si ritenga inesistente il fatto materiale contestato al lavoratore. Se accolto il ricorso il giudice può condannare il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore con il pagamento di un risarcimento che non può superare le 12 mensilità. Rimane confermato il reintegro dei lavoratori per i quali il licenziamento venga considerato discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (anche se collettivi). Con il secondo decreto ieri diventa operativo dal 1° maggio la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi, al posto di Aspi e miniAspi) per i lavoratori disoccupati, con almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, che possano far valere 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti. Il sussidio ha una durata massima di 24 mesi (che scenderanno però a 18 mesi dal 2017), con un importo massimo di 1.300 euro (dal quarto mese scatta una riduzione del 3% al mese). Per quanti, pur avendo beneficiato della Naspi, dovessero rimanere senza occupazione ed in una condizione economica di bisogno, ci sarà l’assegno di disoccupazione (Asdi), istituito in via sperimentale nel 2015, per una durata massima di 6 mesi, per un importo pari al 75% della Naspi (non oltre l’assegno sociale). Solo per quest’anno è riconosciuta, inoltre, l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), iscritti in via esclusiva alla gestione separata. L’indennità presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la disoccupazione. La durata dell’indennità non può superare i 6 mesi e anche in questo caso è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.