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Data: 08/06/2015
Testata giornalistica: Il Centro
Liberalizzazioni e concorrenza - Stop al monopolio Arpa sulla Giulianova-L’Aquila. Il Tar accoglie il ricorso della Gaspari Bus per effettuare due corse sulla tratta e annulla il provvedimento della Regione che aveva negato il permesso

GIULIANOVA Collegamenti in autobus tra Giulianova, Teramo e L’Aquila: ora anche la Gaspari Bus potrà offrire il proprio servizio. A stabilirlo è il Tar, che ha accolto il ricorso presentato dalla Gaspari nei confronti della Regione Abruzzo e dell’Arpa, che finora ha avuto il monopolio su tale tratta. Il tribunale, con la sentenza depositata lo scorso 28 maggio, ha decretato l’annullamento della determinazione regionale del 19 settembre 2014, con la quale si negava alla Gaspari Bus l’autorizzazione per l'attivazione delle relazioni di traffico sulla linea Giulianova-Teramo-L’Aquila (e viceversa) da parte della società ricorrente. In buona sostanza la Gaspari, già titolare di autorizzazione per la tratta Martinsicuro-Alba Adriatica-Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma Fiumicino (e viceversa), aveva chiesto di poter istituire il servizio commerciale anche per le relazioni di traffico intermedie, con due corse giornaliere, delle quali una con partenza da Giulianova alle ore 6.30, e l'altra con partenza dall’Aquila alle 18. Il diniego della Regione era stato motivato con il fatto che la nuova corsa del mattino sarebbe stata incompatibile con la corsa già esistente, poiché «si sovrappone ed interferisce», si leggeva nel provvedimento, «con la corsa di trasporto pubblico locale dell’Arpa, in quanto non rispetta la distanza di un’ora dalla partenza della corsa Arpa delle 6.30 (in realtà, precisa il Tar, le corse dell'Arpa sono fissate alle 6 e alle 6.55, ndr), e neanche nelle principali fermate del percorso. Pertanto la nuova corsa non è compatibile, si sovrappone ed interferisce con la rete dei servizi minimi essenziali di competenza regionale, anche ai fini dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica». Le stesse considerazioni erano state espresse dalla Regione in merito alla corsa delle 18, in quanto avrebbe interferito con la corsa Arpa delle 18.15. Ma il Tar ha ritenuto fondate le motivazioni della Gaspari con le quali la società contesta il fatto che le linee Arpa siano ascrivibili ai servizi minimi essenziali stabiliti dalla legge 152 del 1998; inoltre il tribunale evidenzia come la legislazione regionale non abbia attuato il sistema delineato dalla stessa legge 152. Per il Tar, infine, il criterio posto dalla Regione inerente il rispetto di intervallo fra le corse «da solo non dimostra la grave compromissione di un servizio comparabile». «Il Tar ha acclarato che la Regione, e con essa l’Arpa», dichiara l’avvocato Alfonso Vasile, legale della Gaspari Bus, «a distanza di decenni dall’entrata in vigore del nuovo sistema autorizzatorio e della libera concorrenza e della regolarizzazione dei servizi pubblici essenziali, non hanno fatto alcun passo avanti sulla via del superamento del sistema concessorio e delle rendite di posizione, che permane sostanzialmente intatto, con conseguente violazione dei principi comunitari del mercato e la libera concorrenza e con notevoli esborsi di denaro, a titolo di contribuzione pubblica, totalmente di fuori dei casi e dei limiti di legge».

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