ROMA Il governo raddoppia i tempi del congedo parentale. Nuove regole e nuovi tempi per beneficiarne: adesso le mamme e i papà potranno stare a casa con il proprio figlio fino ai 12 anni di vita del bambino. Il Consiglio dei ministri di ieri ha anche approvato nuove norme sugli ammortizzatori sociali e poi ancora ha stanziato un contributo di 530 milioni di euro per Imu e Tasi destinato ai Comuni. Nel decreto Enti locali sono previsti inoltre due miliardi di euro per il 2015 per le Regioni e le province autonome «per far fronte a debiti liquidi ed esigibili» ed è stato allentato il patto di stabilità con margini di 100 milioni di euro l’anno. Ecco le novità principali sul fronte lavoro, che ora dovranno essere pubblicate in Gazzetta dopo che le Camere esprimeranno il parere. Congedo retribuito al 30% fino ai 6 anni di vita del bambino: da tre anni si passa al sesto anno di età del bambino per far sì che le lavoratrici e i lavoratori abbiano diritto al congedo con l’indennità pari al 30% della retribuzione. Congedo non retribuito fino a 12 anni del bambino. Si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a 6 mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento. Queste norme vengono applicate in via sperimentale per tutto il 2015. Dunque per godere di questi benefici anche per gli anni successivi servono altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria (104 milioni gli oneri valutati per il 2015). Possibilità part-time al 50%: in assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), «in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente» all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi. Maternità obbligatoria anche oltre i 5 mesi se il parto è prematuro: i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri. Scende da 15 a 5 giorni il termine di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo parentale. Telelavoro: per incentivare il ricorso al telelavoro per cure parentali, si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale. Cassa integrazione: stretta sulla durata della cassa integrazione che, per quella ordinaria e straordinaria, viene abbassata a 24 mesi in 5 anni (contro il massimo attuale di 48 mesi per la cigs). Tetto che può salire a 36 mesi se abbinata alla solidarietà. Estensione, al contempo, di questi strumenti alle imprese con oltre 5 dipendenti.