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Pescara, 26/07/2024
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Data: 04/03/2016
Testata giornalistica: Il Messaggero
Appalti, stop al massimo ribasso. Approvato il nuovo codice, norme ridotte da 660 a sole 217. Delrio: «L’obiettivo è la semplificazione». Più poteri e maggiori risorse all’Anac di Cantone. Tempi più stringenti per il ricorso davanti al Tar.

ROMA La battuta più pungente è stata quella di Graziano Delrio. Vogliamo, ha detto il ministro delle Infrastrutture, aziende dove lavorino più ingegneri che avvocati. E il codice degli appalti, approvato ieri dal consiglio dei ministri, andrebbe iscritto proprio alla categoria delle «semplificazioni». Anche considerando che il vecchio testo unico e l’annesso regolamento, cumulavano 660 norme e 1.500 commi. Il nuovo strumento avrà solo 227 articoli e delle linee generali che saranno poi attuate grazie all’Anac, l’Authority anticorruzione. Un esperimento di «soft law», di regolamentazione leggera. Non a caso il presidente Raffaele Cantone, che invece ha addirittura parlato di una «piccola rivoluzione copernicana».
Ma il vero punto è un altro. Almeno nelle intenzioni del governo. E cioè quello di rendere celeri e trasparenti gli appalti di opere pubbliche, evitando anche che il prezzo finale, lieviti durante l’iter di costruzione delle opere a causa delle varianti. Innanzitutto il codice introduce il principio che le gare saranno affidate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Viene cioè, definitivamente superato il principio del massimo ribasso. Questo tipo di gara potrà essere condotta solo per i lavori di somma urgenza inferiori a 200 mila euro. Molte delle norme, poi, puntano sulla qualità dei progetti. A iniziare da quelli di fattibilità dell’opera, che spesso venivano redatti in maniera approssimativa dalle stesse stazioni appaltanti.
Sarà, per esempio, obbligatorio effettuare indagini geologiche e geognostiche, e verifiche preventive dell’assetto archeologico, prima di mettere a gara l’opera. La ragione è semplice. Spesso a determinare le varianti e l’aumento dei costi, era proprio la mancanza di queste indagini nel progetto preliminare.
LE NOVITÀMolte norme sono poi a sostegno della legalità. Un ruolo preponderante su questo, come detto, ce lo avrà l’Anac, che dovrà predisporre bandi tipo e contratti tipo. L’Autority anti corruzione, poi, gestirà anche l’albo dei commissari, dal quale verranno sorteggiati coloro che andranno a far parte delle commissioni aggiudicatrici dei lavori.
Arriva poi, mutuato dal diritto francese, il dibattito pubblico sulle grandi opere. Prima di decidere un investimento strategico, il progetto sarà pubblicato e sottoposto all’opinione pubblica prima della sua attuazione.
Il nuovo codice disciplina anche le concessioni, con l’introduzione di una fattispecie unitaria che racchiude quelle di lavori, di servizi e di forniture. Il rischio operativo, una delle grandi novità indicate da Delrio, torna in capo al concessionario. Significa che se i conti non sono precisi, la mancata remunerazione degli investimenti effettuati sarà un suo problema e non di chi ha dato in concessione l’opera.
Si prevede anche che per i privati, che già sono concessionari, l’obbligo di affidare le gare di lavori o servizi di valore superiore a 150 mila euro, mediante procedure pubbliche.
PROCEDURE SNELLEViene, inoltre, superata la legge Obiettivo, quella voluta dal governo Berlusconi II per accelerare le grandi opere, sintetizzata nella famosa cartina dell’Italia presentata nello studio di Porta a Porta. Dunque niente più procedure straordinarie, ma tutti gli interventi dovranno rientrare nella programmazione ordinaria. Cambia anche il ruolo del general contractor. Una stazione appaltante, per potervi fare ricorso, dovrà fornire un’adeguata motivazione legata alla complessità tecnica ed economica dell’opera. Per il general contractor, comunque, non sarà più possibile fare il direttore dei lavori.
Tempi più rapidi anche per i ricorsi. Per impugnare vizi di composizione delle commissioni o i casi di esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti economici, ci saranno solo 30 giorni. Sono poi previsti rimedi alternativi a quelli della giurisdizione, quali l’accordo bonario e l’arbitrato.

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