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Data: 11/04/2016
Testata giornalistica: Prima da Noi
Pedaggi A24 - A25. Strada dei Parchi voleva aumento del 9%La sentenza del Tar dà ragione in parte al concessionario delle autostrade abruzzesi

ABRUZZO. Nel 2015 Strada dei Parchi avrebbe voluto aumentare le tratte autostradali abruzzesi del 9,06% e se non lo fece fu solo ‘merito’ del Ministero dei Trasporti che impose un tetto massimo dell’1,5%.
E’ la storia che emerge da una sentenza del 7 aprile scorso del Tar Lazio al quale la concessionaria Strada Dei Parchi (gruppo Toto) si era appellata per vedersi riconoscere il diritto ad aumentare la tariffa secondo i propri calcoli.
Come detto se alla fine i cittadini l’hanno sventata è solo grazie al Ministero che, complice la crisi economica, ritenne utile emanare una direttiva di calmieramento.
Una direttiva che non è piaciuta affatto alla società del gruppo Toto che al Tribunale amministrativo ha ricordato che l’aumento dei pedaggi è regolato da una convenzione tra la società stessa e Anas e dunque il Ministero non si sarebbe potuto intromettere.
Questa teoria viene sposata dai giudici amministrativi che comunque alla fine non rilevano un danno alle casse della Strada dei Parchi anche perché sottolineano che, come recita la convenzione stessa, è l’Anas che deve dare via libera finale agli aumenti proposti dal concessionario.
L’ACCORDO TRA ANAS E STRADA DEI PARCHI
La concessione dell’autostrada A24 E A25 è in mano a Strada dei Parchi dal 2000 a seguito di un bando emanato dall’Anas per la gestione delle strade ma anche per la progettazione e costruzione della seconda carreggiata nel tratto Villa Vomano Teramo e dell'adeguamento a tre corsie del tratto della A24 tra la barriera di Lunghezza (Roma Est) e Via Palmiro Togliatti.
Alla base dell’accordo c’è una convenzione che delinea con precisione il rapporto tra le Anas e la concessionaria.
Si parla ovviamente anche degli aumenti tariffari e l’articolo 14 della Convenzione ricorda che la tariffa all’utenza «sarà periodicamente adeguata in relazione alle normative vigenti».
IL SILENZIO DEI MINISTERI
Strada dei Parchi propone entro il 31 ottobre di ogni anno la percentuale di aumento e gli eventuali investimenti che vuole fare sulle tratte autostradali e Anas da il via libera dopo che la proposta è passata anche dai Ministeri delle Infrastrutture ed Economia che a loro volta approvano o rigettano.
E nell’autunno del 2014 è stata seguita proprio questa trafila. Strada dei Parchi il 15 ottobre ha comunicato alla Struttura di Vigilanza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la variazione tariffaria relativa all'anno 2015, esplicitando le modalità di calcolo attraverso cui era arrivata a formulare l’importo dell’adeguamento.
Il 31 dicembre la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha comunicato alla società Strada dei Parchi che i Ministeri avevano riconosciuto un adeguamento tariffario dell' 1,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La quantificazione dell'adeguamento tariffario è stata calcolata sulla base della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture che aveva imposto «ogni misura idonea a consentire l'attenuazione degli aumenti tariffari autostradali al fine di favorire il superamento dell'attuale congiuntura economico-finanziaria».
Dunque non si può superare quella soglia massima.
STRADA DEI PARCHI NON CI STA
A questo punto Strada dei Parchi decide di impugnare il provvedimento e sostiene che la decisione del Ministero sia arrivata in maniera illegittima, con difetti di istruttoria e motivazione e, soprattutto, con il risultato di applicare un aumento ingiustificato, «alla stregua dello specifico meccanismo di adeguamento delineato dall’art. 18 della citata convenzione unica tra concedente e concessionario»
Che fine fa la convenzione con Anas che regola i rapporti e gli adeguamenti?, si chiede Strada dei Parchi secondo cui il totale degli investimenti per il periodo 1 ottobre 2013 — 30 settembre 2014 ammonta ad euro 65.800 mila, l'incremento tariffario applicabile con decorrenza 1 gennaio 2015 è pari a 9,06%...”»
Secondo la società, insomma, i criteri dettati dalla Convenzione rappresentano «gli unici punti di riferimento preordinati alla quantificazione del coefficiente, per cui l’approvazione da parte del Concedente si risolverebbe in una mera verifica della correttezza del procedimento, peraltro vincolato dai parametri convenzionali e normativi, seguito dalla Concessionaria per la sua determinazione».
Strada dei Parchi ha lamentato anche il fatto che la modifica tariffaria andrebbe ad incidere sulla sostenibilità e sulla complessiva programmazione finanziaria del rapporto concessorio, «sovvertendo l'assetto di interessi convenzionalmente stabilito fra le parti»

A seguito della decisione di contenere l'incremento tariffario dovuto a norma di convenzione unica, sarebbe stati «compromessi alcuni parametri finanziari previsti dal contratto, con conseguente esposizione della concessionaria ad un possibile recesso dal contratto di finanziamento».
I GIUDICI DANNO RAGIONE IN PARTE A STRADA DEI PARCHI
Secondo i giudici deve essere sposata la tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui i provvedimenti impugnati sono stati adottati «in violazione di specifiche previsioni normative convenzionali che disciplinano l’adeguamento tariffario annuale».
Nella sentenza si legge «effettivamente gli atti impugnati (il decreto del ministero con il calmieramento dell’1,5%, ndr) non recano una specifica motivazione e non danno conto di una istruttoria completa sul piano delle verifiche, inerenti l’articolato sistema di calcolo dell’adeguamento tariffario. L’avversato decreto ministeriale, infatti, non considera in alcun modo i richiamati riferimenti normativi e convenzionali e, richiamando nelle premesse la generale situazione di crisi economica in atto, esprime la necessità di introdurre in via unilaterale un calmiere agli aggiornamenti tariffari di tutte le concessionarie autostradali italiane nella misura dell’1,5%»
«Tale unilaterale determinazione, tuttavia», scrivono ancora i giudici, «non può trovare fondamento nell’articolo 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, citato nella direttiva del Ministero delle infrastrutture dei trasporti 29 dicembre 2014, n. 570, in quanto tale disposizione mira a tutelare la necessità di assicurare gli investimenti necessari degli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, il rispetto dei parametri di sicurezza e la promozione del servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti».
E poi ancora: «anche a voler seguire la tesi sostenuta dall’avvocatura dello Stato, le determinazioni impugnate non sfuggono ai rilievi della ricorrenti in ordine al palese difetto di motivazione e di istruttoria sopra delineati, considerato peraltro che il decreto ministeriale non si sofferma in alcun modo sulle ragioni che hanno indotto a derogare al meccanismo convenzionale sopra descritto».
«È pur vero, che il coefficiente proposto sulla base della convenzione da parte della deducente (9,06%) appare assai rilevante, a fronte dell’attuale situazione di crisi economico-finanziaria nazionale, ma l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’individuazione dell’adeguamento tariffario con modalità diverse, cercando di contemperare le esigenze della collettività e, in particolare, degli utenti delle società concessionarie autostradali, con quelle delle medesime concessionarie».
I giudici fanno anche notare che è scaduto il primo periodo regolatorio e che risulta attualmente in corso la procedura di aggiornamento del piano economico finanziario previsto nella convenzione. Questo, si legge in sentenza, potrebbe dunque essere il momento giusto per procedere alla rimodulazione degli elementi del rapporto concessorio, «in modo da addivenire ad una rideterminazione delle variazioni tariffarie maggiormente rispondente alle esigenze dell’interesse pubblico».
Ma alla fine dei conti Strada dei Parchi non può ottenere un risarcimento perché, ricordano i giudici, è la stessa convenzione che stabilisce che è l’Anas a valutare la congruità degli adeguamenti, «in modo da garantire che gli stessi vengano corrisposti solo in caso di effettivo miglioramento dell’efficienza del servizio».

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