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Pescara, 25/07/2024
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Data: 28/04/2016
Testata giornalistica: Prima da Noi
Autostrade A24 e A25, il casellante non serve. Tar dà ragione a Strada dei Parchi. Sistema automatizzato, non c’è bisogno dell’impiegato

ABRUZZO. Alla fine la società Strada dei Parchi ha ottenuto la vittoria davanti al Tar Lazio dove aveva impugnato la direttiva della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali che aveva imposto l'obbligo di garantire la presenza fisica di un operatore presso le stazioni di esazione ad elevata automazione.
I giudici amministrativi, infatti, hanno accolto la gran parte dei motivi del ricorso proposti dalla società del gruppo Toto, concessionaria della gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25.
In pratica la struttura di Vigilanza ha imposto al privato lo schieramento di dipendenti al casello, anche in presenza del sistema automatizzato, in grado di intervenire in caso di necessità per l'utenza ed in aggiunta al controllo e assistenza da remoto.
Un obbligo imposto ad ogni casello, anche in quelli ad elevata automazione in cui le operazioni di riscossione del pedaggio avvengono in modo automatizzato.

LA PROTESTA DEI SINDACATI
A giugno del 2014 la società avviò in via sperimentale e temporanea la non copertura delle turnazioni per l'intera fascia notturna (dalle 22 alle 6) presso alcuni caselli dotati di telepass e casse automatiche.
Anche la Struttura di Vigilanza venne avvertita e in quella circostanza non vennero mosse perplessità in merito a questa scelta gestionale.
Dieci giorni dopo, però, dopo alcune agitazioni sindacali, la Società ha concluso con le parti sociali di riferimento un accordo che prevedeva, fra l'altro, la temporanea sospensione del periodo sperimentale. Anche in quel caso la Struttura di Vigilanza venne avvertita e a luglio la stessa impose l’obbligo della presenza fisica di un operatore.
Ma secondo la società questo obbligo avrebbe violato non solo la convenzione unica ma anche i principi di libertà e autonomia imprenditoriale. Sono stati contestati pure l’eccesso di potere per sviamento, il difetto di motivazione e di istruttoria nonché l’erronea valutazione dei fatti.

LA SENTENZA DEI GIUDICI
Sul fatto che, secondo la ricorrente, la Struttura di Vigilanza non avrebbe potuto adottare determinazioni in grado di ingerirsi sulla potestà imprenditoriale e organizzativa della concessionaria, il Tar ha ritenuto che la normativa consente «di adottare determinazioni, o meglio direttive, volte a salvaguardare i livelli generali di qualità delle prestazioni da garantire all'utente, come quella impugnata nel caso di specie dalla ricorrente, per cui il motivo deve essere disatteso».
Discorso diverso sull'imposizione della presenza fisica di un operatore alle stazioni di esazione, anche se di elevata automazione. Il Tar ha accolto i motivi di ricorso in quanto «la determinazione - si legge nella sentenza - non indica le ragioni che hanno indotto la Struttura ad intervenire in modo così stringente sulla organizzazione del servizio. La Struttura avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni per cui la completa automazione delle stazioni di esazione non era in grado di assicurare gli standard qualitativi necessari al corretto funzionamento della rete autostradale, tanto da rendere necessaria la presenza continuativa di personale presso ogni casello autostradale».
I giudici contestano anche il fatto che la Struttura non si sia occupata di illustrare i motivi per cui ha ritenuto necessario imporre la presenza di tale personale «per tutte le barriere-caselli, nonostante la differenza di flusso di veicoli che si registra lungo la rete autostradale e le caratteristiche specifiche di ogni casello in termini di dimensioni e numero di porte».

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