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Data: 07/05/2016
Testata giornalistica: Il Centro
Tratta Giulianova-L’Aquila. Vince ancora la Gaspari bus. Dopo quella del Tar arriva anche la sentenza del Consiglio di Stato a sancire la legittimità del servizio: i giudici respingono il ricorso della Tua (ex Arpa)

GIULIANOVA Dopo quella del Tar dell’anno scorso arriva adesso anche la sentenza del Consiglio di Stato a sancire che, oltre al servizio di trasporto pubblico Tua (ex Arpa), anche la società di autolinee Gaspari Bus può effettuare il trasporto passeggeri sulla tratta Giulianova-Teramo-L’Aquila. Un servizio già esistente, esattamente da quando il Tar ha accolto il ricorso della Gaspari bus annullando la determina della Regione Abruzzo che negava alla società giuliese la possibilità di effettuare il trasporto passeggeri su quella tratta, e che adesso, in base alla nuova sentenza, può operare con tutti i crismi della legittimità. La Gaspari Bus era già titolare di un’autorizzazione regionale relativa alla linea Martinsicuro-Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma Fiumicino che le consente di raccogliere passeggeri da ciascuna di queste località per trasportarli all’aeroporto di Fiumicino e viceversa. Nell’ambito di tale servizio la ditta aveva chiesto alla Regione anche l’autorizzazione a gestire il traffico intermedio, cioè di poter prendere passeggeri da Giulianova a per Teramo e L’Aquila e viceversa. Autorizzazione negata perché, secondo la Regione, le corse proposte dalla Gaspari si sarebbero sovrapposte e avrebbero interferito con le corse gestite dal servizio di trasporto pubblico. Motivazione non condivisa dal Tar, che infatti accolse il ricorso annullando la determina. Contro la sentenza del Tar c’è stato quindi il ricorso dell’Arpa che si è rivolta al Consiglio di Stato per ottenere l’annullamento della sentenza dei giudici amministrativi di primo grado. Un ricorso giudicato però «infondato». Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ribadito ciò che era stato già stabilito dal Tar e cioè che la corsa gestita dalla Gaspari Bus sulla tratta Giulianova-Teramo-L’Aquila non si sovrappone e non interferisce con la rete dei servizi minimi essenziali garantiti dalla trasporto pubblico perché questa rete, di fatto, non esiste.
C’è la cosiddetta rete “storica” del servizio pubblico, ma questa non può coincidere – come sostiene l’Arpa nel ricorso – con la rete dei servizi minimi essenziali che invece va programmata, secondo quanto dispone una legge regionale, a cadenza triennale sulla base di parametri differenti.
Inoltre, osservano i giudici, il nuovo regime che impone agli enti locali procedure concorsuali per la scelta dei gestori al posto delle concessioni non è ancora stato applicato, per cui la proroga del regime precedente «incide in modo eccessivamente penalizzante per gli operatori del settore che non hanno la possibilità di ottenere l’autorizzazione, malgrado l’assenza di concrete esigenze che giustifichino il protrarsi delle proroghe, sottraendo loro un’opportunità economicamente rilevante».

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