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Pescara, 25/07/2024
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Data: 26/11/2016
Testata giornalistica: Il Centro
Metanodotti sicuri. La Consulta boccia la legge regionale. Per gli ermellini è illegittimo il testo che disciplinava collocazione e distanze degli impianti e delle centrali gas

«E’ chiaro che la politica fa sempre la sua parte, però quando interviene la Consulta c’è poco da fare». Allarga le braccia la direttrice regionale Cristina Gerardis alla notizia della bocciatura della legge regionale. «Ricordo», aggiunge, «che c’era un precedente specifico in cui la Regione chiedeva una sorta di pre intesa sul metanodotto». La Gerardis sottolinea come vi sia una giurisprudenza consolidata in materia di energia. «Non so dire che effetti pratici avrà questa sentenza», conclude, «ma alla Regione non fa piacere».

PESCARA «La disposizione, che affida alla Regione la competenza a stabilire le distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, si pone in contrasto con l'espressa riserva allo Stato della determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia». Sono le considerazioni alla base della sentenza della Corte Costituzionale, presieduta dal giudice Paolo Grossi, che ha dichiarato illegittima la legge regionale dell'8 giugno 2015, attraverso la quale la Regione Abruzzo aveva inteso disciplinare le aree di collocazione e le distanze di sicurezza nella posa dei metanodotti, al fine di garantire l'incolumità pubblica. Una bocciatura che non mancherà di incidere sulla fattibilità della realizzazione del gasdotto Snam dell’Appennino Oricola-Foligna e che taglierebbe in due la Valle Peligna (l’area di Sulmona) e la zona a ridosso della riserva di Popoli. Nello specifico, è stato bocciato il primo articolo del testo, nella parte che introduce l'articolo 1.2, commi 1 e 2 : in base al primo comma della legge, «le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell'aria, nelle zone industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori»; in base al secondo comma, «fatte salve le norme nazionali, relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata tabella e le note per condotte con categoria di posa». Nel testo venivano poi specificati valori e parametri. La legge regionale era stata impugnata dal governo, con la Regione che aveva rinunciato a costituirsi in giudizio. Una scelta che alimenterà altre polemiche dal momento che proprio la presenza nel progetto della centrale di compressione a gas, prevista nell’area di Pezza a Sulmona, è considerata vincolante alla realizzazione del metanodotto e al passaggio quindi nell’area peligna. sulla considerazione che il tracciato dei due La Regione ha espresso il proprio diniego alla classificazione della Rete nazionale gasdotti nella parte dei due tracciati Sulmona-Foligno e Sulmona-Oricola facendo leva su una serie di criticità, nel novero delle quali la più consistente è determinata dal rischio sismico». In una nota del 18 ottobre scorso aveva espresso forte preoccupazione, derivante dal fatto che «il tracciato del metanodotto, oltre ad insistere su un'area caratterizzata da intensa sismicità e ad intersecare il territorio di molti Comuni già ricompresi nel cratere del terremoto del 2009, si dispiega sul tenimento di Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto scorso». La Consulta ora dice invece che la Regione non si deve occupare di questioni tecniche relative alla sicurezza perché non è sua competenza. Abbattendo in pratica un tassello del muro del No all’opera e messo su insieme a comitati e ambientalisti.



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