La società Dicarlobus srl vince la sua battaglia davanti al Tar e contro la Regione Abruzzo che le aveva negato una integrazione di autorizzazione per la tratta Pescara-Roma, sostenendo che quelle relazioni di traffico oggetto del diniego «sono comprese nei programmi di esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale appartenenti alla rete dei servizi minimi». Secondo i giudici amministrativi, però, la Regione non può negare a quanti ne fanno richiesta, l'autorizzazione di un nuovo servizio di linea, o di nuove relazioni di traffico, almeno fino a quando non avrà individuati in maniera precisa e rigorosa i servizi minimi e li avrà approvati in modo formale. «La giunta regionale - scrivono i giudici del Tar - non avrebbe potuto, come invece ha fatto con la delibera 522 del 2016, limitarsi a considerare immotivatamente come servizi minimi tutti quelli assegnati agli attuali concessionari, senza compiere alcuna effettiva ricognizione e individuazione dei medesimi sulla base dei criteri indicati nell'articolo 16 del decreto legislativo 422 del 1997, pur richiamati dalla normativa regionale». E ancora aggiungono i giudici che «la mancanza di motivazione e specifica istruttoria sul punto rendono il provvedimento illegittimo, non permettendo al giudice di valutare la corrispondenza dei servizi in concessione a tali parametri legali». E quindi via libera per la Dicarlobus e ogni altra società che volesse far richiesta di autorizzazione.