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Pescara, 24/11/2024
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07/05/2017
Prima da Noi
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Un bus notturno per evitare le stragi del sabato sera. La proposta di Bracco (Si). Ovviamente la realizzazione del servizio che è l'architrave della proposta legislativa richiede un notevole sforzo organizzativo e la buona volontà di diversi soggetti (Regione, TUA, organizzazioni sindacali di categoria, genitori e ragazzi) |
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ABRUZZO. L'utilizzo nottetempo del trasporto pubblico regionale al fine di evitare le stragi del sabato sera. E' questo il cardine da cui ha preso spunto il Consigliere regionale di Sinistra Italiana Leandro Bracco nell'elaborazione e redazione di un progetto di legge che vuole istituire il trasporto regionale pubblico notturno «allo scopo – spiega Bracco - di ridurre ai minimi termini le possibilità che durante il fine settimane giovani vite vengano stroncate a causa dei sempre più frequenti incidenti stradali». «Proprio il fenomeno degli incidenti stradali che accadono nel week end – continua Bracco – continua a mietere vittime che nella stragrande maggioranza dei casi sono ragazzi e ragazze con età inferiore ai trent'anni. Le cause sono da ricercarsi, nella maggior parte dei casi, nell'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti ma anche nella stanchezza, nell'inesperienza alla guida di autovetture a volte troppo potenti per le capacità del giovane conducente e nella violazione delle comuni norme comportamentali prescritte dal Codice della strada». Lo scopo di questa legge è scoraggiare l'utilizzo dell'autovettura privata (causa della maggior parte degli incidenti stradali) per sostituirlo con un servizio pubblico attuato dagli autobus della Tua (Società unica abruzzese di trasporto) che solamente il sabato sera effettuerà corse notturne per trasportare i ragazzi nei luoghi di divertimento e condurli a casa al termine della serata trascorsa, presumibilmente, in discoteca.
Il costo del servizio verrebbe coperto dal pagamento del biglietto della corsa che, considerato l'orario e il giorno festivo, sarebbe maggiorato rispetto al prezzo normale del ticket di quella tratta effettuata in orari e giorni feriali. «Sfido chiunque – prosegue Bracco – a trovare un genitore che non sia disposto a pagare 10 o 15 euro pur di sapere il proprio figlio o figlia al sicuro a bordo di un autobus. Ovviamente la realizzazione del servizio che è l'architrave della proposta legislativa richiede un notevole sforzo organizzativo e la buona volontà di diversi soggetti (Regione, TUA, organizzazioni sindacali di categoria, genitori e ragazzi) ma potrebbe salvare molte vite umane. L'estensione del predetto servizio a tutto il territorio regionale deve essere necessariamente graduale; ciononostante si può ugualmente iniziare a istituirlo, attraverso un progetto pilota, per alcune tratte o solamente in una Provincia per poi magari diffonderlo, in caso di riscontro positivo dei giovani, in tutta la Regione». «La mia esperienza personale – conclude Bracco - mi ha fatto vivere da spettatore, nel '94, lo strazio di due genitori che avevano perso la propria figlia di soli 19 anni in un incidente stradale accaduto in piena notte nel quale lei non guidava e anzi si trovava seduta sul sedile posteriore. Quell'incidente devastò l'esistenza di un'intera famiglia. Sono fermamente convinto che sia dovere prioritario di ogni amministratore pubblico quello di trovare soluzioni che possano fare in modo che tragedie di questo tipo accadano il meno frequentemente possibile. L'istituzione del trasporto pubblico notturno potrebbe essere una soluzione».
LA PROPOSTA
Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione Abruzzo, in ossequio all’articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo : a) tutela e garantisce il diritto alla vita di qualsiasi individuo; b) promuove tutte le iniziative finalizzate alla salvaguardia della vita e della salute di ogni individuo. Art. 2 (Istituzione del servizio di trasporto regionale pubblico notturno) 1. La Regione Abruzzo istituisce il trasporto regionale pubblico notturno consistente nella effettuazione del servizio di trasporto urbano o extraurbano a mezzo di autobus di linea nella fascia oraria dalle ore 22 del sabato alle ore 6 della domenica. 2. Il trasporto regionale pubblico notturno è effettuato, in via esclusiva, dalla TUA Spa (Società Unica Abruzzese di Trasporto Spa) con l’utilizzo del parco mezzi di quest’ultima. Art. 3 (Realizzazione del progetto pilota) 1. La Regione Abruzzo, al fine di dare attuazione all’oggetto e alle finalità della presente legge, delega al Dipartimento delle Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, la realizzazione di un progetto pilota consistente nella introduzione del servizio di trasporto regionale pubblico notturno in una delle province abruzzesi o in alcune tratte specificatamente individuate. 2. Il progetto pilota ha la funzione specifica di valutare: a) i costi complessivi dell’introduzione del servizio di trasporto regionale pubblico notturno; b) il gradimento da parte degli utenti di questa nuova forma di servizio. 3. Il progetto pilota, al fine di consentire l’acquisizione di dati sufficienti a valutare l’utilità del servizio, avrà la durata di un anno. Art. 4 (Compiti del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica) 1. Il Dipartimento delle Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, di concerto con gli organi rappresentativi della società TUA Spa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati dalla presente legge e le associazioni dei genitori, deve: a) istituire, organizzare e avviare il funzionamento del progetto pilota; b) individuare la provincia abruzzese o le tratte ove effettuare il progetto pilota; c) inviare alla Giunta regionale una relazione dettagliata sul progetto pilota con particolare riferimento alle criticità eventualmente riscontrate nella realizzazione del servizio di trasporto; d) stabilire il costo del titolo di viaggio per gli utenti del servizio di trasporto regionale pubblico notturno. 2. Il Dipartimento delle Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica deve determinare il costo del titolo di viaggio, come meglio individuato alla lettera d) del comma precedente, tenendo presente che gli introiti derivanti dallo stesso devono coprire integralmente i costi del servizio di trasporto regionale pubblico notturno senza spese aggiuntive per la Regione Abruzzo. Art. 5 (Valutazioni della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, ricevuta la relazione di cui alla lettera c) dell’articolo precedente e valutate le eventuali criticità del progetto pilota, decide se estendere il servizio di trasporto regionale pubblico notturno a tutto il territorio regionale. Art. 6 (Regolamentazione del servizio di trasporto regionale pubblico notturno) 1. Il servizio di trasporto regionale pubblico notturno è regolato, per quanto non previsto in questa sede, dalla Legge regionale 22.12.2005, n. 44. Art. 7 (Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri a carico della Società Unica Abruzzese di Trasporto Spa scaturenti dall’attuazione della presente legge e valutati per l’anno 2017 in euro 10.400,00, sono finanziati con gli introiti derivanti dal pagamento del titolo di viaggio da parte degli utenti del servizio. 2. L’eventuale spesa non coperta dall’utenza, è compensata con un contributo erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). Istituzione del trasporto regionale pubblico notturno e norme in materia di prevenzione degli incidenti stradali durante il fine settimana
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