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Pescara, 24/07/2024
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Data: 10/08/2017
Testata giornalistica: Regioni.it
Trasporto locale: nota sui trasferimenti regionali. Passaggio a Province e Città metropolitane per le funzioni conferite

Le Regioni hanno approvato la nota medologica sui trasferimenti regionali a province e città metropolitane per le funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale. Il via libera della Confernza delle Regioni è però subordinato all'accoglimento di alcune modifiche contenute in un documento che è stato consegnato al governo in occasione della Conferenza Unificata del 27 luglio.
Si riporta di seguito il testo integrale del documento pubblicato anche sul portale www.regioni.it, sezione "Conferenze".
Nota metodologica per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96, sui trasferimenti regionali a province e città metropolitane per le funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale
Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta odierna, ha approvato la nota metodologica condizionata all’accoglimento delle modifiche evidenziate in grassetto.
IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
Al fine di dare attuazione all’articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, che prevede che una quota del 20% del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è riconosciuta “a condizione che la Regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell’Accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, l’avvenuta erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite” e che tale certificazione venga “formalizzata” tramite intesa in Conferenza unificata entro il 10 luglio di ogni anno e che, in caso di mancata intesa, il riconoscimento venga deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali.
Considerato che hanno rilevato come modus operandi della norma non debba ledere la certezza dell’integrale finanziamento del TPL.
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 2016.
Tenuto conto della disponibilità delle Regioni a definire una procedura per la certificazione prevista dall’articolo 39 del decreto-legge n. 50 del 2017, nonostante i ricorsi alla Corte Costituzionale.
Atteso che l’unica interpretazione dei termini temporali può essere quella che riferisce gli adempimenti al consuntivo 2017, in quanto sarebbe del tutto illogico che i medesimi adempimenti siano previsti a carico delle Regioni entro il 30 giugno 2017, troppo a ridosso della data di entrata in vigore della norma; soprattutto perché da tali adempimenti potrebbe derivare una criticità all’ordinato finanziamento del TPL.
CONCORDANO CHE:
1 - il tema dell’ordinato finanziamento delle funzioni ricollocate alle Province e Città metropolitane debba essere affrontato urgentemente in modo organico e sistematico e che debba essere attuata per tutti gli enti territoriali la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione vigente;
2 - il monitoraggio definito ai sensi dell’art. 39 per l’anno 2017 sulle somme devolute alle Province e Città metropolitane sia relativo al consuntivo 2017 e in attuazione delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni non fondamentali; conseguentemente la prima intesa dovrà intervenire entro il 10 luglio 2018;
3 - la certificazione costituisce uno strumento informativo condiviso fra Governo - Regioni - Province e Città metropolitane per tendere ad una corretta fisiologia del processo di “devoluzione” delle risorse riconosciute alle province e Città metropolitane;
4 - le Regioni produrranno annualmente con riferimento all’anno precedente un report informativo alla Conferenza Unificata in cui sono esposti i dati relativi a:
- Stanziamenti di spesa per materia devoluta;
- Impegni di spesa per materia devoluta;
- Relativi pagamenti effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno oggetto di rilevazione;
- criticità connesse al mancato pagamento totale/parziale della somma devoluta; il perimetro di tali informazioni finanziarie non riguarda i centri per l’impiego.

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