La legge 40/2017 è composta da 10 articoli. Il numero 1 descrive oggetto e finalità: "promuovere, nel rispetto della normativa statalevigente, il recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso il recupero dei vani e localiaccessori, nonché dei vani e locali seminterrati, situati in edifici esistenti o collegatidirettamente ad essi, da destinare ad uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale". L'articolo n 2 distingue l'ambito di intervento, l'articolo n. 3 disciplina gli interventi di recupero: esclude gli edifici di nuova costruzione, la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto; limita il recupero di locali in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati; subordina la realizzazione degli interventi all'esistenza delle opere di urbanizzazione; stabilisce il versamento degli oneri diurbanizzazione alla Regione. L'articolo 4 (Requisiti tecnici degli interventi di recupero) stabilisce le prescrizioni igienico sanitarie, l'altezza minima dei locali che deve essere di 2,40 metri. Inoltre Tutti gli interventi di recupero devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, nonché quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. L'articolo 8 riguarda il monitoraggio della legge; l'articolo 9 stabilisce che i proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per il 2017 in 500.000 euro sono corrisposti alla Regione Abruzzo. Infine l'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bura.