La manovra finanziaria 2008 licenziata dal Consiglio dei ministri prevede un impegno di circa 11 miliardi di euro, e un decreto legge collegato contenente misure con effetti immediati sul 2007, per un valore di 7,5 miliardi di euro.
Accanto ad altri settori la manovra prevede uno sforzo di fondo per il rilancio degli investimenti infrastrutturali: nelle ferrovie, nelle metropolitane, nel trasporto pubblico.
Punti essenziali del complesso delle misure approvate sono:
- una Finanziaria più snella e trasparente;
l'avvio della riduzione della pressione fiscale;
- il riutilizzo delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale per casa, non autosufficienti, fasce deboli;
- la semplificazione e la riduzione dei costi fiscali per le imprese;
- la piena applicazione del Protocollo del 23 luglio scorso;
- un forte impulso alle infrastrutture, all'università e alla ricerca;
- la razionalizzazione e le risorse aggiuntive per la sicurezza;
- il sostegno alla cooperazione;
- la riqualificazione della spesa pubblica e la riduzione dei costi della politica.
Il decreto-legge destina consistenti risorse per gli investimenti e per la mobilità.
In particolare: come anticipo spese per il 2008 alle FF.SS. vanno 1,03 miliardi di euro e all'ANAS 215 milioni.
Per quanto concerne le infrastrutture:
- 150 milioni di euro alle opere infrastrutturali nelle città per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia;
- 80 milioni di euro per la Salerno-Reggio Calabria;
- 1,38 miliardi di euro per la mobilità urbana (metro C Roma, mobilità Milano, metro Napoli, Mose Venezia e altro).
Per quel che concerne il trasporto pubblico locale, lo sguardo ricade sull'articolo 6, che dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti di un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2008, finalizzato a promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Ai sensi del comma 2 la disponibilità del Fondo è destinata:
- per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi;
- per 150 milioni di euro al Fondo per gli investimenti in veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);
- per 130 milioni di euro al finanziamento dei contributi agli investimenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
Il comma 3 prevede che le risorse destinare all'adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei Trasporti sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 1031 della legge n. 296/2006 estendendo la destinazione del Fondo anche all'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori caratterizzate da fenomeni di pendolarismo. Viene comunque chiarito che almeno il 50% della dotazione del Fondo è riservato all'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale e di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, mentre non si fa riferimento, per ciò che attiene a tale quota di riserva, all'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
Il comma 5 prevede che gli interventi finanziati ai sensi della legge n. 221/1992 con le risorse individuate nel precedente comma 2 debbano essere destinati in misura non superiore al 20% al completamento delle opere in corso di realizzazione. Il finanziamento di nuovi interventi è invece subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio o alla loro realizzazione.
Il comma 6 interviene sulle modalità di erogazione delle risorse poste a copertura del CCNL del 20 dicembre 2003 stabilendo che anche tali risorse debbano essere erogate secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58, ai sensi del quale l'ente pagatore risulta essere la Regione.
Il comma 7, infine, introduce la detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'IRPEF per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. La detrazione spetta, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese non superiore a 250 euro. Ai fini della detrazione le spese non devono essere deducibili nella determinazione dei singoli redditi che formano il reddito complessivo ed è applicabile anche per coloro che sostengono la spesa nell'interesse di persone a loro carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.