Il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale a carattere universale, condizionato alla valutazione della situazione economica (cosiddetta prova dei mezzi) e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il ReI sostituisce il Sia e l'Asdi. Beneficiari. Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da: a) un beneficio economico; b) una componente di servizi alla persona. Requisiti. I requisiti economici e di residenza (autocertificati dal richiedente) devono sussistere al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, mentre quelli familiari devono essere presenti solo al momento della presentazione della domanda.Le condizioni. Il richiedente deve congiuntamente: essere cittadino dell'Unione o suo familiare (che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente); essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. I requisiti di residenza e soggiorno vengono accertati dal Comune e devono sussistere sia al momento di presentazione della domanda che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.Nucleo familiare. Nel nucleo familiare deve essere presente almeno una di queste categorie: a) un componente di età minore di anni 18; b) una persona con disabilità e almeno un suo genitore, ovvero un suo tutore; c) una donna in stato di gravidanza accertata (certificazione con data presunta del parto, rilasciata da struttura pubblica; d) un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed abbia cessato, ovvero si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.). Requisiti economici. Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: a) un valore Isee in corso di validità non superiore a 6 mila euro; b) un valore Isre ai fini ReI (l'indicatore reddituale dell'Isee diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro; c) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro; d) un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola). Indicatori di benessere. Per il godimento di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita, nessun componente del nucleo beneficiario deve possedere: a) autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); b) imbarcazioni da diporto.Isee Coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, in caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l'Isee entro il termine del primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio; a far data dal primo gennaio 2018, devono essere comunque in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione Isee 2018. Devono sussistere sia al momento di presentazione della domanda che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;I controlli . I requisitivengono accertati dall'Inps, sull'attestazione Isee in corso di validità (Isee ordinario o Isee minorenni se presenti nel nucleo, ovvero Isee corrente); in presenza di una attestazione Isee con omissioni o difformità, l'Istituto richiederà idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati: in caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.Ammortizzatori sociali. Nessun componente il nucleo beneficiario deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.Assegno per nuclei familiari. Il richiedente il ReI, compilando la dichiarazione di responsabilità, presenta al Comune la domanda di a.n.f. con tre o più figli di età inferiore a 18 anni. Misura. La soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della numerosità del nucleo familiare (riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'Isee), come indicato nella tabella di lato.Decorrenza e durata. Il Rei decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è concesso per un periodo continuativo di 18 mesi. Un volta goduta per intero la prestazione, può essere presentata una nuova domanda di ReI (rinnovo) solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione . In questo caso la durata è di 12 mesi. Trasformazione. I beneficiari del Sia, a partire dall'1 dicembre 2017, possono richiederne la trasformazione in ReI. La durata del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del Sia.Continuazione. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del Sia in ReI, il ReI può essere, comunque, richiesto senza soluzione di continuità nell'erogazione. Modalità di erogazione. Il ReI è erogato mensilmente per il tramite della Carta acquisti, ridenominata Carta ReI. I soggetti coinvolti sono i Comuni o ambiti territoriali (ricezione domande, verifica di alcuni requisiti), Inps (ente erogatore, verifica di ulteriori requisiti) e Poste Italiane (Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti).La domanda. La domanda si presenta a partire dal 1° dicembre 2017 attraverso il modello di domanda cartaceo disponibile anche sul sito Internet dell'Istituto e del Ministero del Lavoro, presso i Comuni o gli ambiti territoriali o altri punti di accesso identificati dai Comuni. Le Poste. Poste Italiane, in fase di prima emissione, riceve dall'Inps la disposizione di emissione della Carta e l'accredito dell'importo spettante, contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI da parte dell'Inps. Se il richiedente è già titolare di Carta Sia si procederà direttamente all'accredito dell'importo. Poste invia una lettera al titolare invitandolo a recarsi presso uno sportello per ritirare la carta; consegna la carta al titolare con l'importo del primo mese già accreditato; invia il Pin all'indirizzo del titolare. Utilizzo della carta. La carta può essere utilizzata per spese alimentari, prodotti farmaceutici, pagamento bolletta energia elettrica e del gas, prelievo di contante, entro un limite mensile di 240 euro. Compatibilità con il lavoro. Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri economici relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione.Le condizioni. L'erogazione del ReI è condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato che, a seguito dell'accoglimento del ReI, viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali. Esso coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Laddove la situazione di povertà emerga come connessa alla sola dimensione lavorativa, il progetto è sostituito dal patto di servizio personalizzato. L'Inps dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Il beneficio resta sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro sei mesi dal mese di prima erogazione. Gli obblighi. Il beneficiario è obbligato a: presentare una nuova Dsu per Isee ordinario alla scadenza (15 gennaio 2018) di quella valida al momento della presentazione della domanda; comunicare all'Inps le variazioni della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio; presentare una dichiarazione Isee aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini Isee, entro due mesi dall'evento. Se la mancata presentazione di una nuova Dsu da parte del nucleo dà luogo ad una indebita percezione del ReI ovvero alla percezione del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, oltre al recupero di quanto illegittimamente percepito, è prevista l'erogazione delle sanzioni. Disoccupazione. Dal 1° gennaio 2018 l'Asdi (Assegno di disoccupazione) non è più riconosciuto; sono fatti salvi, pertanto, coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 1° gennaio 2018. Ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico è erogato sulla medesima carta. Le tasse. Il beneficio economico del ReI ha carattere assistenziale, per cui è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del DPR n. 601 del 1973.A cura di Stefano CaranfaDirezione regionale AbruzzoTwitter #INPS_Abruzzo