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Pescara, 24/07/2024
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Data: 24/01/2018
Testata giornalistica: Il Centro
Così i giudici aquilani disinnescano il Jobs Act. Lavoratrice teatina licenziata ingiustamente vince il ricorso anche in appello. È il primo caso in cui è stata riconosciuta anche la reintegra nel posto di lavoro

PESCARA La possibilità di ottenere la reintegra nel posto di lavoro, e non un semplice risarcimento economico, anche ai tempi del Jobs Act. A sancirla è la sentenza, la prima in materia, emessa nei giorni scorsi dalla Corte d'appello dell'Aquila, che ha dato ragione a una lavoratrice di San Giovanni Teatino, licenziata dopo essere stata assunta con la nuova disciplina delle "tutele crescenti".
LA NUOVA DISCIPLINA. Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, ha ristretto i casi in cui, in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, può applicarsi la tutela reintegratoria "piena". Nel caso venga accertata la mera assenza di giusta causa, al lavoratore viene riconosciuto un indennizzo. La tutela reintegratoria "attenuata", prevista dal secondo comma dell'articolo 3, si applica nel caso di licenziamento ingiustificato e qualora venga dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Tutto ciò, inoltre, solo nel caso di aziende con più di 15 dipendenti.I FATTI. S.A., che lavorava nello stabilimento balneare-ristorante "Le Paillottes" di Pescara, era stata licenziata il 19 agosto 2015 per un presunto ritardo non giustificato a lavoro. Secondo la donna, invece, l'assenza era stata autorizzata; lei, poi, era rientrata a lavoro, essendosi liberata in anticipo dal suo impegno. Da qui l'impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, e la richiesta di reintegra, prevista però solo in aziende con più di 15 dipendenti. La lavoratrice, invece, era formalmente assunta da un'azienda con soli tre dipendenti. In giudizio la difesa -S.A. è patrocinata dall'avvocato Marco Bologna- ha però dimostrato che la donna si occupava anche di altri aspetti della gestione ristorativa e d'intrattenimento in capo all'impresa più grande e che le due società dello stesso gruppo costituivano un unico centro di imputazione giuridica.
L'APPELLO. Fi.De. Service srl e Portanuova Entertaintment srl, rappresentate dall'avvocato Valerio Speziale, hanno fatto ricorso contro la sentenza. Ma la Corte d'appello dell'Aquila - presidente Rita Sannite - lo ha respinto confermando la decisione del primo giudice (Massimo De Cesare del tribunale del lavoro di Pescara) sia per quanto riguarda il collegamento tra le due imprese, sia per quanto attiene l'illegittimità del licenziamento.
LA REINTEGRA. Più controversa è stata la questione della reintegra nel posto di lavoro, per la quale la Corte ha rinviato a una seconda udienza di discussione. Tutto si è giocato sul concetto di "fatto materiale". «La Corte d'appello fa coincidere la nozione di fatto materiale, contenuto nella nuova disciplina, con quella di fatto giuridico», commenta Speziale, legale degli appellanti che non ricorreranno in Cassazione, «cioè se un fatto non è contrario alla legge è come se non fosse mai stato commesso, e quindi scatta la reintegra. L'interpretazione estende molto la tutela reintegratoria, una logica un po' diversa da quella del legislatore».«La discussione è stata accesa e serrata», conferma l'avvocato Bologna, «anche perché è il primo caso che la Corte ha valutato e avrà valore di indirizzo giurisprudenziale in ambito regionale. La sentenza dimostra che, anche con la disciplina introdotta dal Jobs Act, i lavoratori vittime di licenziamenti disciplinari inventati o pretestuosi potranno ottenere, come in passato, nelle aziende con più di 15 dipendenti, la tutela reintegratoria, oltre ad un ristorno economico».

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