Si all'estensione degli sgravi per gli abbonamenti tpl frutto di accordi o regolamenti aziendali siglati nel 2017.
Il chiarimento sulla validità degli sgravi concessi per gli abbonamenti al tpl in seguito ad accordi stipulati nel 2017 è arrivato dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, il convegno annuale organizzato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore".
Dunque, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale pagati da inizio anno direttamente dal datore di lavoro per i dipendenti, anche se in base ad accordi o regolamenti aziendali vigenti già nel 2017, possono usufruire dell'agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 ed essere trattati come valori esenti nei limiti di 258,23 euro.
La legge 205/2017 ha infatti introdotto, dal 1° gennaio 2018, due agevolazioni fiscali in favore dei pendolari: e la detrazione sugli abbonamenti al trasporto pubblico (tram, bus, metro, treni), che da quest'anno consente una detrazione Irpef del 19% fino a 250 euro (con limite massimo di 47,50 di risparmio fiscale); un rimborso esentasse (buoni Tpl), che i datori di lavoro possono erogare ai dipendenti per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Da sottolineare che le misure spettano anche per le spese di trasporto dei familiari, dai coniugi ai figli. In particolare, in base all'articolo unico, comma 28, della legge di Bilancio 2018, fra gli emolumenti che non concorrono a formare il reddito (come valori esenti nel limite di 258,23 euro), vi sono le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute (volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale), per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionalee interregionale del dipendente o dei familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir (come figli e coniuge a carico).